Tra le attività sportive individuate e che, come chiarito in una successiva precisazione della stessa ordinanza sono “a titolo di esempio e non esaustivo”, vi sono anche quelle che contemplano la frequentazione dell’ambiente montano.
La montagna richiede però di osservare ulteriori regole, pertanto agli amanti dell’outdoor è rivolto un appello alla prudenza e al buon senso. Muoversi in montagna, compiere attività motorie, stare all’aria aperta: ma in sicurezza, senza rischiare l’incidente.
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – alla luce delle recenti disposizioni di legge e delle diverse ordinanze regionali e provinciali – invita gli appassionati a valutare attentamente le attività da svolgere in media o alta montagna, privilegiando i percorsi in strade forestali, sentieri e itinerari noti. Evitando ogni attività in spazi confinati. Osservando queste semplici regole, oltre ovviamente alle recenti disposizioni di legge.
A scopo di chiarezza citiamo la sezione dell’Ordinanza che in Abruzzo è stata emanata lo scorso 30 aprile e che ci riguarda più da vicino.
Al n.52 si legge: “1. che sono consentiti all’interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura. Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;
2. che sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo;
3. che è consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l’addestramento agility, la disciplina del cinowork, sleddog”.
All’ordinanza segue poi la seguente precisazione: “Relativamente al punto 1 della Ordinanza n. 52 del 30/04/2020 si precisa che le attività sportive ivi elencate sono a titolo di esempio e non esaustivo e che, comunque, la misura è diretta ai soli sport individuali e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. L’uso dei dispositivi di protezione individuale è necessario laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri durante l’attività sportiva.
Sono consentiti gli spostamenti individuali all’interno del territorio regionale per finalità sportive.
I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati alla riapertura delle strutture ai fini dell’espletamento delle attività sportive individuali di cui al punto 1 da esercitarsi all’aperto. I relativi rappresentanti legali sono quindi tenuti a comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio e dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli eventuali locali di accesso agli impianti, adottando un protocollo interno di contenimento del contagio ad uso del personale e degli utilizzatori come indicato dalle federazioni di appartenenza. Si precisa che per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce, club house”.
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