Nel periodo di vigenza dell’obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o di ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli indicati nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.
Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
L’inosservanza dell’Ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste.
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