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Città Sant’Angelo, contenimento contagio: ecco un nuova ordinanza

da Redazione

matteo perazzetti

CITTÁ SANT’ANGELO – Il sindaco di Città Sant’Angleo, Matteo Perazzetti ha firmato una nuova ordinanza urgente per attuare ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio comunale. Di seguito i punti dell’ordinanza.

Ordina con decorrenza dal giorno 21 marzo e fino al 3 aprile 2020:

  1. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria entro i 100 (cento) metri dalla propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  2. È possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri, al di fuori di tali casi tutti i comportamenti non conformi sono vietati;
  3. È fatto espressamente divieto negli spazi condominiali, all’aperto o al chiuso, di raggrupparsi e di svolgere le attività motorie e sportive di qualsiasi genere;
  4. È fatto divieto di accesso a tutti i parchi o giardini pubblici;
  5. In tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità nelle quali rientrano l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali di qualunque tipologia;
  6. Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
  7. I titolari e/o gestori delle attività commerciali di qualunque tipologia, che possono continuare ad esercitare ai sensi dei dpcm richiamati, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi dpi;
  8. L’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali ed esercizi di vendita di qualunque tipologia è consentito ad una sola persona per nucleo familiare;
  9. La cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;

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