Notizie del 4 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: scendono 427 (-2) i ricoverati, 36 (-2) in terapia intensiva
REGIONE – Mercoledì 4 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 3 novembre si registravano 601 nuovi casi (di età compresa tra 9 mesi e 103 anni). Dei nuovi casi, 296 erano riferiti a tracciamenti di focolai già noti.
I positivi con età inferiore ai 19 anni erano 104, di cui 12 in provincia dell’Aquila, 15 in provincia di Pescara, 37 in provincia di Chieti, 34 in provincia di Teramo e 6 per i quali non è indicata la residenza.
Il bilancio dei pazienti deceduti registrava 8 nuovi casi e sale a 564 (di età compresa tra 53 e 94 anni, 4 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara).
Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 3909 dimessi/guariti (+37 rispetto a ieri).
Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) erano 7610 (+519 rispetto a ieri).
Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 298279 test (+3685 rispetto a ieri).
429 pazienti (+28 rispetto a ieri) erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 38 (+5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7180 (+523 rispetto a ieri) erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.
Del totale dei casi positivi, 3494 erano residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+150 rispetto a ieri), 2280 in provincia di Chieti (+181), 2990 in provincia di Pescara (+102), 3095 in provincia di Teramo (+160), 76 fuori regione (invariato) e 185 (+8) per i quali erano in corso verifiche sulla provenienza.
NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO
BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 4 NOVEMBRE 2020
Disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale. Sono complessivamente 12543 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.
Rispetto a ieri si registrano 423 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 100 anni). Dei nuovi casi, 181 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.
I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 43, di cui 17 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti, 14 in provincia di Teramo.
Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 568 (di età compresa tra 75 e 83 anni, 1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti).
Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3943 dimessi/guariti (+34 rispetto a ieri).
Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8032 (+422 rispetto a ieri).
Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 301822 test (+3543 rispetto a ieri).
427 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 36 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7569 (+389 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.
Del totale dei casi positivi, 3656 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+162 rispetto a ieri), 2385 in provincia di Chieti (+105), 3030 in provincia di Pescara (+40), 3210 in provincia di Teramo (+115), 79 fuori regione (+3) e 183 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.
AGGIORNAMENTI NEWS
Il Premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm: le misure entreranno in vigore a partire da giovedì fino al prossimo 3 dicembre. Ecco il contenuto.
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle. La chiusura non e’ disposta per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole; le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e, del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione. 2. Con ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione del rischio epidemiologico accertato, l’esenzione dall’applicazione di una o più delle misure.
Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti di cui al comma 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco ai Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto. 4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.