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Coronavirus in Abruzzo, i dati del 28 gennaio: +3.102 nuovi positivi

da Marina Denegri

provette test venerdì

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, dati del  bollettino del giorno: scendono a 412 (-3) i ricoverati, 40 (=) in terapia intensiva e 7 decessi

REGIONE – Venerdì 28 gennaio 2022 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 3.615 nuovi positivi, 9 decessi, 415 ricoverati in area medica, 40 in terapia intensiva, 102.910 in isolamento domiciliare. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 12.20 per cento.

TUTTI I BOLLETTINI DEL CORONAVIRUS ABRUZZO

I DATI DEL GIORNO 28 GENNAIO 2022

Sono 3102 (di età compresa tra 1 mese e 100 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti  a 208051. Dei positivi odierni, 2057 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi (di età compresa tra 77 e 81 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, mentre 4 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 2793. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 99096 dimessi/guariti (+293 rispetto a ieri). 

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 106162* (+2797 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 83156 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche)

412 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 40 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 105710 (+2800 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6519 tamponi molecolari (1908848 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 20171 test antigenici (2544326). 

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 11.62 per cento. 

Del totale dei casi positivi, 43988 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+669 rispetto a ieri), 56958 in provincia di Chieti (+874), 49573 in provincia di Pescara (+738), 51879 in provincia di Teramo (+738), 2650 fuori regione (+27) e 3003 (+51) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Abruzzo in zona arancione

Da oggi l’Abruzzo é in zona arancione. Cosa cambia? Senza Green pass sono consentiti gli spostamenti con mezzo proprio verso altri Comuni della stessa regione o di altre regioni “solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune”. Permessi, invece, anche senza certificato, gli spostamenti con mezzo proprio da Comuni di massimo 5.000 abitanti verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia. Senza Green pass o con il solo pass semplice non è consentito l’accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, fatta eccezioni per alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi, dove l’accesso è libero. La partecipazione a corsi di formazione in presenza non è consentita con il pass semplice.

Obbligo vaccinale

Tutti cittadini italiani, Ue o di altra nazionalità residenti in Italia sopra i 50 anni sono obbligati a vaccinarsi. L’obbligo sussiste fino al 15 di giugno. Chi, alla data del 1° febbraio, non ha iniziato il ciclo vaccinale primario, o non ha completato il “ciclo vaccinale primario” o non ha fatto “la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi” (che ora si può fare dopo 4 mesi) dovrà pagare una multa da 100 euro una tantum. Il decreto stabilisce anche come i destinatari dell’avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl “l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità”.

Super Green Pass per lavoratori over 50

Dal 15 febbraio i lavoratori over 50 soggetti all’obbligo vaccinale devono avere il Super Green pass. Dopo 5 giorni di assenza il lavoratore viene considerato in assenza ingiustificata. Conserva il posto di lavoro e non ha sanzioni disciplinari, ma vengono sospesi retribuzione e ogni altro emolumento fino a quando il lavoratore non si dota del Super Green pass. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro, restando ferme le conseguenze disciplinari secondo le rispettive normative di settore. Per i datori di lavoro che violano l’obbligo di controllo la sanzione va dai 400 ai 1.000 euro.

Super Green Pass

Dal 10 gennaio é entrato in vigore anche l’obbligo di super Green pass (la cui durata é stata ridotta da 9 a 6 mesi) per i trasporti locali (su bus e metro obbligo di indossare anche la mascherina Ffp2), gli spettacoli, i bar e per altre attività sociali. Previsto anche per alloggiare in albergo. Resterà attivo fino al 31 marzo, data di fine dello stato di emergenza.

Dal 20 gennaio il Green pass base serve per accedere alle strutture che forniscono servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, centri estetici). Dal 1° febbraio la stessa norma varrà anche per entrare nei pubblici uffici, negli uffici postali, nelle banche, nelle attività commerciali.

Cosa é il Green Pass

Il Green Pass (“Certificazione verde”) è un documento digitale rilasciato dal Ministero della Salute a chi:
▪️ è vaccinato, anche con solo la prima dose
▪️ ha ricevuto un test negativo al Coronavirus
▪️ è guarito dal Covid

Il Green Pass può essere stampato su carta o mostrato in digitale da un cellulare: grazie al QR code che contiene è possibile accertarne la veridicità

Per ottenere il Green Pass servono il numero della Tessera Sanitaria, la sua scadenza e il codice AUTHCODE (codice univoco composto da numeri e lettere) ricevuto via email o SMS dal Ministero della Salute al contatto inserito al momento della prenotazione del vaccino o del test. Per scaricare la Certificazione si dovranno inserire i dati sopra elencati sul sito del Ministero www.dgc.gov.it

  • Se si é in possesso dell’Identità Digitale (Spid/Cie), si può ottenerla anche scaricando AppImmuni o App IO
  • Se si hanno difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, ci si può rivolgere al proprio medico, pediatra o farmacista, che potranno recuperare per te il Green pass grazie alla Tessera sanitaria, che si dovrà portare con sè.
  • Se sei in possesso dei requisiti necessari, puoi recuperare il tuo codice Authcode sul sito del Ministero della Salute al link https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth
  • Se si ha  ricevuto la prima dose del vaccino, è generato dal 12° giorno dopo la somministrazione e ha validità dal 15° giorno fino alla seconda dose
  • Se si ha ricevuto la seconda dose, o in caso di dose unica per pregressa infezione da Covid-19, è generato entro un paio di giorni e ha validità per 270 giorni dalla somministrazione
  • Se si ricevuto un vaccino monodose, è generato dal 15° giorno dopo la somministrazione e ha validità per 270 giorni
  • In caso di tampone negativo, è generato in poche ore e ha validità per 48 ore
  • In caso di guarigione da Covid-19, è generato entro il giorno seguente e ha validità per 180 giorni

Per ulteriori informazioni puoi consultare le Faq del Ministero della Salute: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

Il Green Pass rafforzato

Si ottiene solo con la vaccinazione o con la guarigione entro 6 mesi. Dal 15 febbraio sarà necessario per accedere a mezzi di trasporto pubblico, impianti di risalita nei comprensori sciistici, consumazione al banco o al tavolo nei luoghi di ristorazione, attività sportive al chiuso, alloggio nelle strutture ricettive, eventi culturali e ricreativi, come spettacoli o musei, avvenimenti sportivi, centri benessere e termali, parchi divertimento, sale scommesse e casinò.

Green pass base

Può ottenersi anche col tampone.  É necessario per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, l’accesso ai luoghi di lavoro per i dipendenti pubblici, ai centri che offrono servizi alla persona, l’accesso alle università e nei tribunali, colloqui con i detenuti, partecipazione alle prove in presenza per i concorsi pubblici.

Dove si può accedere senza Green Pass

Ipermercati, supermercati e negozi di alimentari (ma senza consumo sul posto), negozi di surgelati, alimenti per animali, articoli igienico-sanitari, farmacie e parafarmacie, articoli medicali e ortopedici e ottici. Ok anche ad acquisto di combustibile per uso domestico e riscaldamento e al rifornimento di carburante. Si potrà inoltre accedere a strutture sociosanitarie e veterinarie, agli uffici pubblici delle Forze dell’Ordine e gli uffici giudiziari

Come prenotare il vaccino

Per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid 19 é attiva la piattaforma Poste. Per prenotarsi basta collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria.

Terza dose del vaccino

La terza dose é prenotabile attraverso il portale di Poste Italiane: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o tramite il call center dedicato al numero 800 00 99 66.o

Vaccinazione bambini 5-11 anni

É possibile prenotare le vaccinazioni anti Covid per la fascia pediatrica dai 5 agli 11 anni tramite piattaforma https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ oppure contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale utilizzando il tesserino sanitario se non si è clienti Poste. Ai bambini di questa fascia d’età sarà somministrato esclusivamente il vaccino Pfizer, in dose ridotta rispetto a quella degli adulti e con richiamo a tre settimane. Le vaccinazioni si terranno fino al 31 gennaio.

Quarantena

In caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:
– alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
– alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
– alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

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