REGIONE – Domenica 6 marzo 2022 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 1.006 nuovi positivi, 9 decessi, 300 ricoverati in area medica, 14 in terapia intensiva, 64.289 in isolamento domiciliare.
TUTTI I BOLLETTINI DEL CORONAVIRUS ABRUZZO
Oggi in Abruzzo 918 nuovi positivi (di cui 735 emersi da test antigenico), di età compresa tra 4 mesi e 95 anni, eseguiti 1812 tamponi molecolari e 6713 test antigenici, 4 deceduti (di età compresa tra 81 e 93 anni, 1 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 1 in provincia dell’Aquila), 201867 guariti (+409), 65108 attualmente positivi (+505), 290 ricoverati in area medica (-10), 13 in terapia intensiva (-1), 64805 in isolamento domiciliare (+516). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (165), Chieti (266), Pescara (196), Teramo (251), fuori regione (16),in accertamento (24)
Obbligo vaccinale
Tutti cittadini italiani, Ue o di altra nazionalità residenti in Italia sopra i 50 anni sono obbligati a essere vaccinati. L’obbligo sussiste fino al 15 di giugno. Chi non ha iniziato il ciclo vaccinale primario, o non ha completato il “ciclo vaccinale primario” o non ha fatto “la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi” (che ora si può fare dopo 4 mesi) dovrà pagare una multa da 100 euro una tantum. Il decreto stabilisce anche come i destinatari dell’avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl “l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità”.
Super Green Pass per lavoratori over 50
Da ieri i lavoratori over 50 soggetti all’obbligo vaccinale devono avere il Super Green pass. Dopo 5 giorni di assenza il lavoratore viene considerato in assenza ingiustificata. Conserva il posto di lavoro e non ha sanzioni disciplinari, ma vengono sospesi retribuzione e ogni altro emolumento fino a quando il lavoratore non si dota del Super Green pass. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro, restando ferme le conseguenze disciplinari secondo le rispettive normative di settore. Per i datori di lavoro che violano l’obbligo di controllo la sanzione va dai 400 ai 1.000 euro.
Super Green Pass/Green Pass base
Il Super Green pass (la cui durata é stata ridotta da 9 a 6 mesi per chi non ha la terza dose, illimitata per chi ha completato il ciclo vaccinale) per i trasporti locali (su bus e metro obbligo di indossare anche la mascherina Ffp2), gli spettacoli, i bar e per altre attività sociali. Previsto anche per alloggiare in albergo. Resterà attivo fino al 31 marzo, data di fine dello stato di emergenza.
Il Green pass base serve per accedere alle strutture che forniscono servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, centri estetici). Da oggi la stessa norma varrà anche per entrare nei pubblici uffici, negli uffici postali, nelle banche, nelle attività commerciali.
Chi proviene da Paesi con regole vaccinali diverse da quelle del nostro Paese potrà accedere alle strutture ricettive e a tutte quelle attività in cui è richiesto il pass rafforzato col semplice Green pass. Nel caso in cui un territorio finisca in zona rossa, le limitazioni connesse non riguarderanno le persone vaccinate.
Il Green Pass (“Certificazione verde”) è un documento digitale rilasciato dal Ministero della Salute a chi:
▪️ è vaccinato, anche con solo la prima dose
▪️ ha ricevuto un test negativo al Coronavirus
▪️ è guarito dal Covid
Il Green Pass può essere stampato su carta o mostrato in digitale da un cellulare: grazie al QR code che contiene è possibile accertarne la veridicità
Per ottenere il Green Pass servono il numero della Tessera Sanitaria, la sua scadenza e il codice AUTHCODE (codice univoco composto da numeri e lettere) ricevuto via email o SMS dal Ministero della Salute al contatto inserito al momento della prenotazione del vaccino o del test. Per scaricare la Certificazione si dovranno inserire i dati sopra elencati sul sito del Ministero www.dgc.gov.it
Per ulteriori informazioni puoi consultare le Faq del Ministero della Salute: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
Per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid 19 é attiva la piattaforma Poste. Per prenotarsi basta collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria.
La terza dose é prenotabile attraverso il portale di Poste Italiane: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o tramite il call center dedicato al numero 800 00 99 66.o
É possibile prenotare le vaccinazioni anti Covid per la fascia pediatrica dai 5 agli 11 anni tramite piattaforma https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ oppure contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale utilizzando il tesserino sanitario se non si è clienti Poste. Ai bambini di questa fascia d’età sarà somministrato esclusivamente il vaccino Pfizer, in dose ridotta rispetto a quella degli adulti e con richiamo a tre settimane. Le vaccinazioni si terranno fino al 31 gennaio.
In caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:
– alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
– alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
– alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).
A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.
Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.
Dal 7 febbraio all’asilo nido e nella scuola dell’infanzia si continua a frequentare in presenza fino a 4 casi positivi al covid. In caso di sintomi, è necessario sottoporsi ad un tampone (molecolare, antigenico, fai da te) e il rientro in classe potrà avvenire dopo un test negativo e senza un certificato medico. Se i positivi in classe sono 5, stop alla frequenza e rientro subordinato ad un tampone negativo: sono esentati bambini vaccinati o guariti da meno di 4 mesi. Nella scuola elementare, didattica in presenza fino a 4 casi positivi in classe. Se i positivi sono più di 5, i soggetti non vaccinati così come quelli che sono stati vaccinati o sono guariti da oltre 120 giorni non possono frequentare in presenza e devono ricorrere alla Ddi da casa. Gli studenti vaccinati o guariti da meno di 4 mesi, invece, possono recarsi in classe indossando la mascherina Ffp2 per un periodo di 10 giorni. Il rientro in classe di positivi, non vaccinati o vaccinati e guariti da oltre 4 mesi può avvenire dopo un tampone negativo. Nelle scuole medie e superiori, se c’è un solo caso positivo in classe, per tutti gli altri studenti l’attività didattica prosegue in presenza: in aula bisogna indossare la mascherina Ffp2 per un periodo di 10 giorni. Il soggetto positivo può rientrare dopo un tampone negativo, senza dover presentare un certificato medico. Se i casi positivi sono 2 o più di 2, interviene la distinzione di cui sopra.
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