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Coronavirus, estate 2020: le regole in spiaggia

da Marina Denegri

spiaggia pescara

Accessi contingentati, distanziamento tra lettini e ombrelloni, attività ludico sportive solo se garantiscono distanze di sicurezza

PESCARA – Nell’allegato n.3 all’ordinanza n. 59/2020 firmata dal Governatore, Marco Marsilio,  sono stabilite le misure sanitarie necessarie per il contenimento del Coronavirus in spiaggia. Per favorire un accesso contingentato la prenotazione, anche per fasce orarie, preferibilmente obbligatoria, può essere uno strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, favorendo altresì un’agevole registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi. Al fine di evitare code o assembramenti alle casse, sarà favorito l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione. I percorsi di entrata e uscita dovrebbero, ove possibile, essere differenziati prevedendo chiara segnaletica nell’orientamento dell’utenza.

L’accesso allo stabilimento

Gli accessi allo stabilimento devono avvenire in modo ordinato al fine di prevenire assembramenti. La regolamentazione degli accessi e degli spostamenti sulle spiagge e negli arenili deve essere predisposta e attuata anche attraverso percorsi dedicati, prevedendo ove necessario, la segnatura della distanza di un metro sulle parti comuni ed i camminamenti con maggior passaggio e afflusso di clienti. La disposizione delle attrezzature all’interno dello stabilimento deve assicurare, in ogni circostanza, il distanziamento sociale di almeno un metro. Il personale addetto alla reception e all’accompagnamento dei clienti viene dotato di dispositivi di protezione che limitino il contatto con droplets e aerosol e inviterà i clienti in arrivo ad informarsi tramite il materiale esposto e ad osservare tutte le disposizioni indicate all’interno dello stabilimento per prevenire e controllare i rischi. Essendo preferibile evitare la circolazione di monete e banconote, si consiglia di incentivare i clienti all’utilizzo della moneta elettronica, possibilmente mediante card contactless o mediante pagamento anticipato con bonifico.

La zona ombreggio e solarium presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate

La zona ombreggio andrà organizzata garantendo adeguati spazi per la battigia in modo da garantire agevole passaggio e distanziamento fra i bagnanti e i passanti e prevedendo percorsi/corridoi di transito differenziati per direzione e minimizzando gli incontri fra gli utenti. Il layout deve tenere in considerazione i seguenti criteri. La distribuzione delle postazioni da assegnare ai bagnanti dovrà essere organizzata prevedendo:

  • la numerazione delle postazioni/ombrelloni e la registrazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili
  • l’assegnazione degli ombrelloni e dell’attrezzatura a corredo dovrebbe privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa giornata
  • l’individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e stazionamento/movimento sulla battigia;
  • l’accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello stabilimento adeguatamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare
  • le zone dedicate ai servizi dovranno essere facilmente identificabili come anche le misure da seguire; le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l’assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento.
  • aree delimitate per gli assistenti alla balneazione che garantiscano l’adeguato distanziamento.

Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale nello stabilimento ed un minor rischio, occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di spiaggia che possano essere di riferimento, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Nella ridefinizione del layout degli spazi, bisogna rispettare le seguenti distanze:

  • la distanza minima tra le file degli ombrelloni è di 3,50 metri e fra gli ombrelloni della stessa fila è di 3,50 metri;
  • l’area complessivamente destinata ad ogni ombrellone non può comunque essere inferiore a 12 mq possibilmente definita con sistemi di segnaletica a terra;
  • in caso di superamento delle condizioni critiche epidemiologiche e successivamente ad eventuale specifico provvedimento di analogo tenore, è possibile l’inserimento di ulteriori ombrelloni a distanza minima di 2.30 metri nella stessa fila;
  • in caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni;
  • Tra la proiezione a terra dei vari tipi di ombreggio dovrà essere garantito il distanziamento di cui alle norme Covid-19; le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (quali, ad esempio, sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere fornite in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1,50 metri;
  • sotto gli ombrelloni, od altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione);
  • i lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente a distanza di almeno 2 metri l’uno dall’altro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione).

I servizi e gli spazi complementari presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate

Per le cabine, deve essere vietato l’uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa o recettiva prevedendo un’adeguata igienizzazione fra un utente e il successivo. È vietata la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo (aree giochi, feste/eventi). Per quanto concerne le piscine all’interno dello stabilimento balneare, occorre inibirne l’accesso e l’utilizzo. Per le aree di ristorazione si rimanda alle indicazioni di cui agli Allegati 1) e 2) della presente Ordinanza. Per la fruizione di servizi igienici e docce deve essere rispettato il distanziamento sociale di almeno 2 metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni. Deve essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini in tutte le circostanze. Nel complesso, evitare promiscuità nell’uso di qualsiasi attrezzatura da spiaggia, possibilmente procedendo all’identificazione univoca di ogni attrezzatura. In linea generale le attività svolte in mare aperto (ad esempio, windsurf, attività subacquea, balneazione da natanti) non presentano a priori rischi significativi rispetto a Covid-19, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale (e delle operazioni di vestizione/svestizione nel caso di attività subacquea), nonché la sanificazione delle attrezzature di uso promiscuo (es. erogatori subacquei, attrezzature quali boma e albero del windsurf, etc.).

L’attività ludico-sportiva

Le attività ludico sportive possono essere svolte solo se consentite dalle normative in vigore e, in ogni caso, assicurando sempre il prescritto distanziamento sociale. Il titolare dello stabilimento deve valutare le modalità corrette per consentire le attività ovvero il divieto delle medesime. Le aree gioco bambini possono essere allestite e utilizzate solo assicurando la costante ed ininterrotta vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento in vigore. L’utilizzo delle piscine interne agli stabilimenti può essere consentito solo in funzione di una limitazione di accessi, di ricambio frequente dell’acqua e di disinfezione adeguata a prevenire l’esposizione a infezione Covid-19 da parte dei bagnanti sia nell’area di accesso che all’interno della vasca. L’accesso alla piscina deve essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contingentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di 10mq per 4 persone. Inoltre, al fine di assicurare il distanziamento sociale è consentito, a bordo piscina, il posizionamento solo sui lettini che devono essere usati da persone della stessa famiglia con asciugamano/telo mare di proprietà. Ai margini della piscina gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraie) devono essere posizionati in postazioni fisse in maniera tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali. La distanza minima tra i lettini non può essere inferiore ad 1,50 metri. L’ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo la doccia. In particolare per le piscine, si deve porre la massima attenzione per:

  • la manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua;
  • la conferma dell’idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche previste;
  • la verifica costante della concentrazione di cloro nell’acqua.

Sono, altresì, limitate le aree comuni di gioco e svago o destinate al pranzo al sacco dei bagnanti che dovranno essere organizzate in modo da garantire in ogni caso il rispetto delle distanze interpersonali di almeno 1 metro. Le aree destinate ad attività ludico-sportive, ai giochi per bambini o altre situazioni non utilizzabili, in quanto individuate come aree a rischio, potranno provvisoriamente essere organizzate dalle imprese balneari per diverso allestimento (quali, ad esempio, zone ombreggianti, posa ombrelloni, tavoli, etc.), mediante una preventiva comunicazione al Comune territorialmente competente. Gli allestimenti posizionati nelle aree con diversa destinazione di origine devono, in ogni caso, seguire le regolamentazioni sulle distanze sopra illustrate.

L’accesso all’area di balneazione

L’attività di balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite. Il personale abilitato quale “bagnino di salvataggio” deve essere impiegato esclusivamente per osservare lo specchio acqueo di competenza, sia per sensibilizzare l’utenza sull’obbligo di garantire il distanziamento fisico che per vigilare sulla salvaguardia della vita umana in mare dei bagnanti. Le ordinarie procedure di salvataggio devono essere adeguate con tecniche di intervento che tengano conto dell’emergenza Covid-19. Anche nella fase di accesso al mare deve essere prevista da parte dell’impresa balneare una regolamentazione degli accessi in modo da mantenere sempre il distanziamento prescritto.

La pulizia e la sanificazione.

 Si deve garantire una pulizia periodica, almeno giornaliera, con i normali detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni. Inoltre, si deve procedere alla sanificazione con soluzione igienizzante a base di cloro, o comunque secondo le indicazioni del ministero della salute, delle attrezzature in dotazione quali sedie, sdraio e lettini, periodica e comunque ad ogni cambio di cliente. Nello specifico:

  • deve essere assicurata una sanificazione accurata e frequente dei servizi igienici comuni in relazione alla quantità di flusso di accesso;
  • deve essere limitato dell’utilizzo di strutture (ad esempio, cabine docce singole, spogliatoi, etc.), per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi promiscui; si deve assicurare la non promiscuità nell’uso di lettini, sdraie e altre attrezzature, con divieto di scambiare le attrezzature tra ombrellone e ombrellone;
  • all’ingresso delle aree adibite a servizi igienici deve essere messa a disposizione dei clienti una dotazione di soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani in modo da detergersi prima dell’utilizzo dei servizi e all’uscita, con l’utilizzo di appositi dispenser collocati in punti facilmente individuabili;
  • nelle aree di accesso alle docce e/o fontanelle devono essere predisposti dispositivi o soluzioni che assicurino il regolare flusso dei bagnanti mantenendo le distanze di sicurezza.

La correttezza dei comportamenti

Il titolare e tutti i dipendenti della impresa balneare devono avere cura di sensibilizzare e richiamare i clienti alla corretta applicazione delle disposizioni previste dalle presenti linee guida in particolare in caso di assembramenti e mancata osservanza delle norme di distanziamento sociale. Inoltre, deve essere pianificata l’eventuale procedura per la gestione di eventi straordinari quali, ad esempio:

  • l’interdizione della balneazione a seguito di osservazione di reflui in mare;
  • l’interdizione dell’accesso in caso di eventi a rischio di esposizione al virus anche in accordo con le autorità di pubblica sicurezza. In ogni caso, sono vietate tutte le attività di animazione (ad esempio, feste, balli di gruppo, merende collettive etc..) che favoriscano assembramenti di persone.

I comportamenti igienico-sanitari da adottare da parte dei bagnanti

Sussiste l’obbligo di:

  • non accedere accedere all’area turistico-ricreativa di balneazione in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici;
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  • distanziamento sociale di almeno 1 metro, nel corso di ogni permanenza e attività sull’arenile e scogliere, e nel corso della balneazione;
  • rispettare le misure di distanziamento fisico da parte di coloro che passeggiano lungo la battigia devono;
  • rispettare del distanziamento fisico in ogni circostanza, anche durante l’utilizzo di docce e servizi igienici; utilizzare i lettini e le sedie sdraio, apponendo un telo da mare personale;
  • lavare i teli frequentemente, almeno a 60°C;
  • adottare idonee misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione frequente delle mani anche dei bambini;
  • effettuare la doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare cura di pulizia di mani e viso; non starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e limitando il rilascio di escreti in acqua (in nessun caso in acque basse e in prossimità della battigia);
  • effettuare il controllo parentale del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei bambini.

La responsabilità del titolare dello stabilimento

Il titolare dello stabilimento pone in essere tutte le condizioni per il rispetto delle regole e dei comportamenti prescritti dalle presenti linee guida senza tuttavia essere direttamente responsabile di eventuali condotte contrarie da parte dei singoli clienti.

I servizi di bar e di ristorazione

Ferma restando l’applicazione degli allegati 1) e 2) alla presente Ordinanza, i servizi di bar e di ristorazione forniti nell’ambito dello stabilimento balneare devono svolgersi nel rispetto delle normative vigenti e in particolare secondo le linee guida e le disposizioni specifiche per la categoria. In caso di consumo di bevande o pasti sotto l’ombrellone e/o gazebo, devono essere osservate scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza. Può essere organizzato un servizio di prenotazione bar o ristorante mediante dispositivi informatici e consegna diretta all’ombrellone.

Le misure igienico-sanitarie presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate

Gli utenti devono indossare la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento. Vanno installati dispenser per l’igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento. Si devono assicurare:

  • la pulizia regolare almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni;
  • la sanificazione regolare e frequente di attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l’utilizzo di strutture (ad esempio, cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l’altro;
  • la pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura; all’interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia. Per quanto concerne le docce, esse devono essere previste all’aperto, con garanzia di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata. In ogni caso, per le misure specifiche si rimanda al Rapporto ISS-COVID-19 n. 19/2020.

Le spiagge libere

L’opportunità – offerta da tali spiagge ai fruitori – di poter utilizzare gratuitamente gli arenili, anche allestendo da sé le attrezzature (ombrellone, sdraio, lettini), se da un lato rappresenta un vantaggio per l’utenza, dall’altra può creare delle problematiche nell’attuale periodo emergenziale, in riferimento alla difficoltà nell’attuazione e controllo delle misure di contrasto del contagio, in particolare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale. In ragione di ciò, è necessario attuare innanzitutto un’intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione, oltre che con gli strumenti tradizionali, anche attraverso social media, volta a favorire un comportamento corretto e consapevole da parte dell’utenza. Devono, altresì, essere:

  • valutate disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia per evitare assembramenti;
  • essere preliminarmente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia), – ad esempio con posizionamento di nastri (evitando comunque occasione di pericolo) – che deve essere codificato, rispettando le regole previste per gli stabilimenti balneari, per permettere agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di evitare l’aggregazione;
  • essere definite turnazioni orarie, mediante la prenotazione degli spazi codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line. Al fine di favorire la prenotazione stessa può, altresì, essere valutata la possibilità di prenotare contestualmente anche il parcheggio, prevedendo anche tariffe agevolate, ove possibile.
  • assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti;
  • essere localmente definite puntualmente le modalità di accesso e di fruizione delle spiagge stesse, individuando quelle più idonee ed efficaci. Di seguito, si riportano alcune indicazioni più circostanziate, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle spiagge, della loro localizzazione, dei flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare.

Per l’utilizzo delle spiagge libere i Comuni devono garantire:

  • l’adozione di misure di mitigazione del rischio analoghe a quelle previste per gli operatori/gestori degli stabilimenti, incluse, in particolare, la regolamentazione degli accessi per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale;
  • l’informativa e il rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti;
  • l’affissione nei punti di accesso – che dovranno essere puntualmente individuati – alle spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento;
  • le procedure di pulizia e sanificazione delle eventuali attrezzature promiscue presenti, come i servizi igienici;
  • il controllo del rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge.

La regolamentazione delle spiagge libere può essere garantita anche attraverso idonee convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare a cura del Comune territorialmente competente. Ove possibile deve essere favorito l’accesso alla spiaggia su prenotazione (anche in turnazioni mediante applicativi informatici), in modo da prevenire assembramenti. Deve essere assicurato il distanziamento fisico in ogni circostanza e la posa di ombrelloni, lettini, sdraie, teli da mare etc..da parte di privati cittadini dovrà rispettare la distanza minima di 3,50 metri da palo a palo per gli ombrelloni e di 1,50 metri tra i lettini, sdraie, teli da mare etc.. Il distanziamento fisico può essere derogato per le persone facenti parte del medesimo nucleo familiare o conviventi fornendo apposita documentazione se richiesta. In considerazione del carattere generale di queste indicazioni si raccomanda alle autorità sanitarie e ambientali competenti per territorio la possibile adozione di misure più restrittive di quanto indicato, come, ad esempio, una limitazione di accessi più stringente (fino all’interdizione della balneazione) nel caso di ambienti ad elevata frequentazione o condizioni meteo marine che precludano il ricambio d’acqua. I Comuni potranno emettere ordinanze di divieto di accesso alle spiagge nelle ore notturne (dalle ore 00.00 alle ore 06.00), per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, limitatamente alle aree in concessione demaniale, al fine di non vanificare le attività di sanificazione adottate in base alla presente protocollo di sicurezza.

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