PESCARA – Nell’allegato n.3 all’ordinanza n. 59/2020 firmata dal Governatore, Marco Marsilio, sono stabilite le misure sanitarie necessarie per il contenimento del Coronavirus in spiaggia. Per favorire un accesso contingentato la prenotazione, anche per fasce orarie, preferibilmente obbligatoria, può essere uno strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, favorendo altresì un’agevole registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi. Al fine di evitare code o assembramenti alle casse, sarà favorito l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione. I percorsi di entrata e uscita dovrebbero, ove possibile, essere differenziati prevedendo chiara segnaletica nell’orientamento dell’utenza.
Gli accessi allo stabilimento devono avvenire in modo ordinato al fine di prevenire assembramenti. La regolamentazione degli accessi e degli spostamenti sulle spiagge e negli arenili deve essere predisposta e attuata anche attraverso percorsi dedicati, prevedendo ove necessario, la segnatura della distanza di un metro sulle parti comuni ed i camminamenti con maggior passaggio e afflusso di clienti. La disposizione delle attrezzature all’interno dello stabilimento deve assicurare, in ogni circostanza, il distanziamento sociale di almeno un metro. Il personale addetto alla reception e all’accompagnamento dei clienti viene dotato di dispositivi di protezione che limitino il contatto con droplets e aerosol e inviterà i clienti in arrivo ad informarsi tramite il materiale esposto e ad osservare tutte le disposizioni indicate all’interno dello stabilimento per prevenire e controllare i rischi. Essendo preferibile evitare la circolazione di monete e banconote, si consiglia di incentivare i clienti all’utilizzo della moneta elettronica, possibilmente mediante card contactless o mediante pagamento anticipato con bonifico.
La zona ombreggio andrà organizzata garantendo adeguati spazi per la battigia in modo da garantire agevole passaggio e distanziamento fra i bagnanti e i passanti e prevedendo percorsi/corridoi di transito differenziati per direzione e minimizzando gli incontri fra gli utenti. Il layout deve tenere in considerazione i seguenti criteri. La distribuzione delle postazioni da assegnare ai bagnanti dovrà essere organizzata prevedendo:
Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale nello stabilimento ed un minor rischio, occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di spiaggia che possano essere di riferimento, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Nella ridefinizione del layout degli spazi, bisogna rispettare le seguenti distanze:
Per le cabine, deve essere vietato l’uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa o recettiva prevedendo un’adeguata igienizzazione fra un utente e il successivo. È vietata la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo (aree giochi, feste/eventi). Per quanto concerne le piscine all’interno dello stabilimento balneare, occorre inibirne l’accesso e l’utilizzo. Per le aree di ristorazione si rimanda alle indicazioni di cui agli Allegati 1) e 2) della presente Ordinanza. Per la fruizione di servizi igienici e docce deve essere rispettato il distanziamento sociale di almeno 2 metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni. Deve essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini in tutte le circostanze. Nel complesso, evitare promiscuità nell’uso di qualsiasi attrezzatura da spiaggia, possibilmente procedendo all’identificazione univoca di ogni attrezzatura. In linea generale le attività svolte in mare aperto (ad esempio, windsurf, attività subacquea, balneazione da natanti) non presentano a priori rischi significativi rispetto a Covid-19, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale (e delle operazioni di vestizione/svestizione nel caso di attività subacquea), nonché la sanificazione delle attrezzature di uso promiscuo (es. erogatori subacquei, attrezzature quali boma e albero del windsurf, etc.).
Le attività ludico sportive possono essere svolte solo se consentite dalle normative in vigore e, in ogni caso, assicurando sempre il prescritto distanziamento sociale. Il titolare dello stabilimento deve valutare le modalità corrette per consentire le attività ovvero il divieto delle medesime. Le aree gioco bambini possono essere allestite e utilizzate solo assicurando la costante ed ininterrotta vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento in vigore. L’utilizzo delle piscine interne agli stabilimenti può essere consentito solo in funzione di una limitazione di accessi, di ricambio frequente dell’acqua e di disinfezione adeguata a prevenire l’esposizione a infezione Covid-19 da parte dei bagnanti sia nell’area di accesso che all’interno della vasca. L’accesso alla piscina deve essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contingentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di 10mq per 4 persone. Inoltre, al fine di assicurare il distanziamento sociale è consentito, a bordo piscina, il posizionamento solo sui lettini che devono essere usati da persone della stessa famiglia con asciugamano/telo mare di proprietà. Ai margini della piscina gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraie) devono essere posizionati in postazioni fisse in maniera tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali. La distanza minima tra i lettini non può essere inferiore ad 1,50 metri. L’ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo la doccia. In particolare per le piscine, si deve porre la massima attenzione per:
Sono, altresì, limitate le aree comuni di gioco e svago o destinate al pranzo al sacco dei bagnanti che dovranno essere organizzate in modo da garantire in ogni caso il rispetto delle distanze interpersonali di almeno 1 metro. Le aree destinate ad attività ludico-sportive, ai giochi per bambini o altre situazioni non utilizzabili, in quanto individuate come aree a rischio, potranno provvisoriamente essere organizzate dalle imprese balneari per diverso allestimento (quali, ad esempio, zone ombreggianti, posa ombrelloni, tavoli, etc.), mediante una preventiva comunicazione al Comune territorialmente competente. Gli allestimenti posizionati nelle aree con diversa destinazione di origine devono, in ogni caso, seguire le regolamentazioni sulle distanze sopra illustrate.
L’attività di balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite. Il personale abilitato quale “bagnino di salvataggio” deve essere impiegato esclusivamente per osservare lo specchio acqueo di competenza, sia per sensibilizzare l’utenza sull’obbligo di garantire il distanziamento fisico che per vigilare sulla salvaguardia della vita umana in mare dei bagnanti. Le ordinarie procedure di salvataggio devono essere adeguate con tecniche di intervento che tengano conto dell’emergenza Covid-19. Anche nella fase di accesso al mare deve essere prevista da parte dell’impresa balneare una regolamentazione degli accessi in modo da mantenere sempre il distanziamento prescritto.
Si deve garantire una pulizia periodica, almeno giornaliera, con i normali detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni. Inoltre, si deve procedere alla sanificazione con soluzione igienizzante a base di cloro, o comunque secondo le indicazioni del ministero della salute, delle attrezzature in dotazione quali sedie, sdraio e lettini, periodica e comunque ad ogni cambio di cliente. Nello specifico:
Il titolare e tutti i dipendenti della impresa balneare devono avere cura di sensibilizzare e richiamare i clienti alla corretta applicazione delle disposizioni previste dalle presenti linee guida in particolare in caso di assembramenti e mancata osservanza delle norme di distanziamento sociale. Inoltre, deve essere pianificata l’eventuale procedura per la gestione di eventi straordinari quali, ad esempio:
Sussiste l’obbligo di:
Il titolare dello stabilimento pone in essere tutte le condizioni per il rispetto delle regole e dei comportamenti prescritti dalle presenti linee guida senza tuttavia essere direttamente responsabile di eventuali condotte contrarie da parte dei singoli clienti.
Ferma restando l’applicazione degli allegati 1) e 2) alla presente Ordinanza, i servizi di bar e di ristorazione forniti nell’ambito dello stabilimento balneare devono svolgersi nel rispetto delle normative vigenti e in particolare secondo le linee guida e le disposizioni specifiche per la categoria. In caso di consumo di bevande o pasti sotto l’ombrellone e/o gazebo, devono essere osservate scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza. Può essere organizzato un servizio di prenotazione bar o ristorante mediante dispositivi informatici e consegna diretta all’ombrellone.
Gli utenti devono indossare la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento. Vanno installati dispenser per l’igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento. Si devono assicurare:
L’opportunità – offerta da tali spiagge ai fruitori – di poter utilizzare gratuitamente gli arenili, anche allestendo da sé le attrezzature (ombrellone, sdraio, lettini), se da un lato rappresenta un vantaggio per l’utenza, dall’altra può creare delle problematiche nell’attuale periodo emergenziale, in riferimento alla difficoltà nell’attuazione e controllo delle misure di contrasto del contagio, in particolare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale. In ragione di ciò, è necessario attuare innanzitutto un’intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione, oltre che con gli strumenti tradizionali, anche attraverso social media, volta a favorire un comportamento corretto e consapevole da parte dell’utenza. Devono, altresì, essere:
Per l’utilizzo delle spiagge libere i Comuni devono garantire:
La regolamentazione delle spiagge libere può essere garantita anche attraverso idonee convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare a cura del Comune territorialmente competente. Ove possibile deve essere favorito l’accesso alla spiaggia su prenotazione (anche in turnazioni mediante applicativi informatici), in modo da prevenire assembramenti. Deve essere assicurato il distanziamento fisico in ogni circostanza e la posa di ombrelloni, lettini, sdraie, teli da mare etc..da parte di privati cittadini dovrà rispettare la distanza minima di 3,50 metri da palo a palo per gli ombrelloni e di 1,50 metri tra i lettini, sdraie, teli da mare etc.. Il distanziamento fisico può essere derogato per le persone facenti parte del medesimo nucleo familiare o conviventi fornendo apposita documentazione se richiesta. In considerazione del carattere generale di queste indicazioni si raccomanda alle autorità sanitarie e ambientali competenti per territorio la possibile adozione di misure più restrittive di quanto indicato, come, ad esempio, una limitazione di accessi più stringente (fino all’interdizione della balneazione) nel caso di ambienti ad elevata frequentazione o condizioni meteo marine che precludano il ricambio d’acqua. I Comuni potranno emettere ordinanze di divieto di accesso alle spiagge nelle ore notturne (dalle ore 00.00 alle ore 06.00), per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, limitatamente alle aree in concessione demaniale, al fine di non vanificare le attività di sanificazione adottate in base alla presente protocollo di sicurezza.
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