L’ordinanza disciplina la vendita di generi alimentari e di prima necessità ma reca anche anche nuove misure ambientali e demaniali
PESCARA – Oggi, mercoledì 15 aprile, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n. 37 inerente la vendita di generi alimentari e di prima necessità, revocando l’ordinanza numero 26 del 7 Aprile, modificando l’ordinanza numero 27 e dando interpretazioni sull’ordinanza numero 36.
L’ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, relativa alle “Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali” prevede la “prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo naturale”. In questo ambito i cittadini abruzzesi vengono autorizzati a interventi di potatura, spalcatura, taglio di rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o la viabilità stradale. E’ possibile abbattere piante malate o morte o pericolose per l’incolumità pubblica nonché l’attività di pulizia degli argini dalla vegetazione spontanea che impedisce il corretto drenaggio delle acque.
Per quanto riguarda la manutenzione” di orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, l’ordinanza parla di interventi colturali normalmente svolti nella stagionalità in atto e dunque “urgenti” per il periodo temporale di riferimento. Tra le urgenze è ammesso coltivare l’orto per il sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali. Per questo tipo di interventi è consentito lo spostamento solo all’interno del territorio regionale, quindi anche tra Comuni diversi, da un massimo di due componenti del medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui è partiti; deve essere inoltre sempre garantito l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Rimangono le restrizioni previste dal legislatore nazionale relativamente alle “seconde case”
Il testo integrale dell’ordinanza
Il Presidente della Regione Abruzzo
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione
Civile:
– Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
– Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
– Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19);
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territoriale nazionale;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all’allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ. del 2020; Il Presidente della Regione
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all’articolo 3 secondo cui “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento,le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l’emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;
VISTO, in particolare, l’articolo 8, commi 2 e 3 del DPCM 10 aprile 2020, che testualmente dispone “2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020. 3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”.
RICHIAMATE le seguenti proprie ordinanze adottate al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19:
n. 3 del 9 marzo 2020 “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;
n. 23 del 3 aprile 2020 “Proroga dell’efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020”;
n. 26 del 07.04.2020 “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020”;
n. 27 del 07.04.2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali”;
n. 36 del 13.04.2020 “Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATE ancora attuali le motivazioni poste alla base della citata Ordinanza n. 26 del 07.04.2020 e n. 27 del 07.04.2020, volte a ridurre l’elevata ed immotivata concentrazione, soprattutto nei giorni festivi, di persone negli esercizi commerciali, esentati dalla sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 10
aprile 2020;
RITENUTO di dover adeguare le misure di contenimento adottate con le citate Ordinanze n. 26 del 07.04.2020 e n. 27 del 07.04.2020 alle disposizioni normative sopravvenute con il D.P.C.M. 10 aprile 2020, ed in particolare a quelle contenute nell’Allegato 5, punto 7, lett a);
RITENUTO INOLTRE, alla luce delle molteplici richieste pervenute in merito, di dover circostanziare l’ambito di applicazione dell’Ordinanza n. 36 del 13.04.2020, con particolare riguardo a quanto regolamentato dall’art.1, comma 1, lett b) in materia di attività di manutenzione di aree pubbliche e private;
RITENUTO NECESSARIO di disporre ulteriormente le misure atte a contenere e contrastare la diffusione di COVID 19 in linea con le restrizioni già disposte e prorogate a livello nazionale in ragione delle disposizioni di proroga contenute nel DPCM 10 aprile 2020 nonché del permanere della situazione epidemiologica ancora preoccupante, rinnovando alcune delle misure di carattere sanitario, già adottate con l’ordinanza n. 3/2020 e prorogata con l’ordinanza n. 23/2020, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al punto 2;
per le considerazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante della presente ordinanza,
ORDINA
1 la revoca dell’ordinanza n. 26 del 07 aprile 2020 “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenzae pidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020”; sono fatti salvi gli effetti medio tempore prodotti;
2. la soppressione del punto 2 dell’ordinanza n. 27 del 07 aprile 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali”;
3. che le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, rimangono chiuse nei giorni festivi, fatta eccezione per le edicole, le farmacie e le parafarmacie purché sia consentito l’accesso, se poste all’interno di centri commerciali, alle sole predette attività. In ogni caso devono essere garantite le misure di cui all’Allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020″;
4. che le attività di cui al punto 3 possono rimanere aperte dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 21:00, fatta eccezione per le edicole, le farmacie e le parafarmacie che si attengono a specifici orari, anche notturni, già in vigore. In ogni caso devono essere garantite le misure di cui all’Allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020;
5. che sono chiusi al pubblico i parchi avventura e le relative aree di pertinenza; l’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza, previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’art. 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020; tutto ciò ferma restando la preventiva attuazione delle azioni e modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo ai sensi dei provvedimenti statali e regionali già adottati;
6. che l’autorizzazione per i lavori necessari e urgenti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) dell’ordinanza n. 36 del 13 aprile 2020 deve intendersi subordinata alla previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’art. 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020;
7. che le disposizioni di cui alla lett. b) del comma 1, dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 13.04.2020 “Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali” sono interpretate nel senso che gli interventi ivi autorizzati devono essere caratterizzati da una urgenza del provvedere, in quanto finalizzati:
a. alla “prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo naturale”: rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’ordinanza, a titolo esemplificativo, gli interventi di potatura, spalcatura, taglio rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o la viabilità stradale, abbattimento piante malate o morte o pericolose per l’incolumità pubblica nonché l’attività di pulizia degli argini dalla vegetazione spontanea che impedisce il corretto drenaggio delle acque;
b. alla “manutenzione” di orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, in relazione agli interventi colturali normalmente svolti nella stagionalità in atto e dunque “urgenti” per il periodo temporale di riferimento. Nella ricorrenza del carattere d’urgenza previsto, sono ammessi gli interventi dettati da esigenze di sostentamento familiare da parte di agricoltori non
professionali;
8. che per la realizzazione degli interventi di cui al punto 7 è consentito lo spostamento nell’ambito del solo territorio regionale, da un massimo di due componenti del medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti; deve essere inoltre sempre garantito il rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio;
9. sono fatte salve tutte le restrizioni previste dal legislatore nazionale relativamente alle “seconde case”;
10. che le disposizioni dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 13.04.2020 “Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali” producono effetto dalla data del 14 aprile 2020;
11. che l’efficacia delle disposizioni di cui al punto 1 dell’ordinanza n.23 del 3 aprile 2020 è prorogata al 20 aprile 2020; stabilendo che, al fine di rendere omogenee le iniziative di riorganizzazione delle attività ambulatoriali e limitare i flussi di pazienti all’interno delle strutture di assistenza, verranno impartite, in linea con le indicazioni ministeriali, specifiche disposizioni per la riprogrammazione delle attività in base alla valutazione del rapporto rischio/beneficio;
12. che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge e viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione