Così Gianguido D’Alberto Presidente di Anci Abruzzo esprime soddisfazione per il risultato conseguito dalla mobilitazione dei Sindaci che vede finalmente una risposta dal Parlamento, grazie anche alla collaborazione e al sostegno del Commissario Legnini e dei Parlamentari delle quattro regioni che hanno determinato il cambio di passo del Governo che ha affermato una nuova filiera istituzionale per la Ricostruzione del Centro Italia.
Si pone fine e si colma il vuoto normativo che fino ad oggi determinava un incomprensibile sperequazione tra le comunità colpite dal medesimo evento calamitoso.
Infatti, per i territori non ricompresi nel cratere sismico della Regione Abruzzo con appositi provvedimenti (Delibera C.M. 06.09.2018 e DPCM del 27.02.2019) erano state stanziate risorse per circa 250 milioni di euro per il ristoro dei danni al patrimonio pubblico, privato ed attività economiche e produttive.
Con l’emendamento si dispongono i fondi e i criteri per avviare le procedure finalizzate al ristoro dei danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 che hanno interessato i territori, di cui al comma 1, art. 1 del D.L. 189/2016, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Emendamento
3-nonies. Al fine di-dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 può provvedere, con ordinanza adottataci sensi dell’articolo 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428-ter della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità.
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