La CIGO e l’Assegno ordinario potranno avere durata massima di 9 settimane per periodi che vanno dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. I lavoratori per i quali si chiede la prestazione devono essere già dipendenti dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020. È possibile il pagamento secondo le usuali modalità: in caso di pagamento diretto della prestazione, non è richiesta alcuna motivazione specifica.
Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione, è previsto che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga, per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e per la durata massima di nove settimane.
Per le aziende plurilocalizzate che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione e che hanno unità produttive ubicate in cinque o più Regioni, la domanda di cassa integrazione in deroga deve essere autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La circolare 45/2020, poi, fornisce le istruzioni operative per la richiesta all’Inps del congedo COVID 19, di quindici giorni riconosciuto ai genitori per il periodo di chiusura delle scuole, da parte dei lavoratori dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi. I lavoratori dipendenti del settore pubblico, invece, potranno fruire del congedo presentando domanda direttamente alla propria Amministrazione di appartenenza.
Per coloro che assistono un familiare disabile e per i lavoratori affetti da disabilità, la circolare n. 45/2020 disciplina anche le modalità di incremento delle giornate di permesso retribuito previste dalla legge 104/1992. Infatti, il Decreto aggiunge, alle 3 già normalmente riconosciute dalla legge, ulteriori 12 giornate di permesso retribuito, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
In alternativa alla richiesta di congedo COVID19, secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia, la circolare 44/2020 contiene indicazioni per il riconoscimento ai genitori del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Il bonus può essere richiesto dai lavoratori del settore privato, dagli iscritti alla Gestione Separata e dai lavoratori autonomi e può arrivare fino a 600 euro.
Lo stesso beneficio è previsto anche per i lavoratori pubblici impegnati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia medica, operatori sociosanitari) e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, nella misura massima di 1000 euro. Il bonus potrà essere erogato tramite il Libretto Famiglia.
I testi delle circolari sono consultabili sul sito istituzionale dell’Inps, seguendo il percorso Home page>Inps comunica>Atti>Circolari, Messaggi e Normativa
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