Tra queste:
Differimento dei termini amministrativi
L’articolo 104 del decreto-legge 18 /20 ha stabilito che la validità delle carte d’identità, sia in formato cartaceo che digitale, scadute o in scadenza alla data di entrata in vigore del cennato provvedimento normativo, debba intendersi prorogata fino al 31 agosto 2020. Resta, viceversa, confermato il termine di validità indicato nei documenti d”identità ai fini dell’espatrio.
Sospensione termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
L’art . 103 del Decreto Legge in argomento sancisce:
a) la sospensione, fino al 15 aprile 2020, dei termini dei procedimenti amministrativi che risultano pendenti, alla data del 23 febbraio scorso – giorno in cui è stato adottata la dichiarazione del presente stato di emergenza-o successivamente ad essa;
b) la proroga al 15 giugno 2020 del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, giunti a scadenza o destinati a scadere nel periodo compreso tra il 31 gennaio u.s. e il 15 aprile p.v.
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