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Pescara, divieto scoppio petardi e simili dal 28/12/2018 al 7/1/2019

da Redazione

PESCARA – Di seguito riportiamo l’Ordinanza del Sindaco di Pescara,Marco Alessandrini relativa ai botti di fine anno:

Rilevato che nella città di Pescara, come su tutto il territorio nazionale, durante il periodo delle festività natalizie e di Capodanno è consuetudine effettuare l’accensione e i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi etc. etc., nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, e che tale condotta crea grave pregiudizio alla sicurezza dei cittadini per l’uso, spesso incontrollato, di tali artifizi usati senza l’adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni per le persone e cose; – che i suddetti comportamenti, ogni anno, causano danni e/o lesioni alle persone, oltre ad effetti traumatici agli animali d’affezione;
Posto che i comportamenti sopra rilevati, spesso, vengono posti in essere da soggetti minorenni, i quali per imprudenza ed imperizia, risultano essere le principali vittime degli incidenti cui danno causa;
Considerato che, in conseguenza di tali condotte, nella notte di Capodanno, al fine di affrontare la forte emergenza sanitaria derivante dalla grande richiesta di assistenza da parte di soggetti che hanno riportato ferite da mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, lanci di bottiglie, cocci di vetro, il personale sanitario, le strutture di pronto soccorso della città e e le altre strutture sanitarie necessarie ad apprestare le cure del caso ai feriti, sono fortemente impegnate ad assicurare l’assistenza alle persone che affluiscono numerosi presso le suddette strutture; – che quanto sopra, inevitabilmente, reca grave pregiudizio al regolare funzionamento delle predette strutture sanitarie, e agli utenti che ne fruiscono;

Visto che, tale pratica, risulta già vietata su tutto il territorio urbano e durante tutto l’anno per motivi di salvaguardia della Sicurezza e dell’Igiene Ambientale, ai sensi dell’art 43 comma 2, del Regolamento di Polizia Urbana, che recita: “Nell’ambito dei centri abitati nessuno può, senza preventiva acquisizione ed esibizione delle autorizzazioni di legge, accendere polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare in qualsiasi modo o con qualunque arma”, (fatte salvi le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni a tale disposizione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 );
Ritenuto opportuno che venga esplicitamente vietata nelle aree pubbliche e ad uso pubblico, e fatta oggetto di particolare vigilanza nel periodo tra Natale e Capodanno, compresa la notte di Capodanno, allo scopo di prevenire gli effetti lesivi di tali condotte;
Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza pubblica;
Richiamata la nota prot. 0073653 del 24/12/2018 trasmessa via pec dalla Questura di Pescara;
Dato atto che in base a quanto previsto dall’art, 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il numero molto elevato Pag. 2/ 3 dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l’Amministrazione provvederà a dame ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;
Visto l’art .57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante i Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l’art. 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il Regolamento del predetto Testo Unico e l’art. 703 del Codice Penale;
Visto il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
Visto il D.lgs 29 luglio 2015, n. 123 Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (entrata in vigore 13 agosto 2015);
fermo restando il generale divieto stabilito dall’articolo 43 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e salvo che i fatti non costituiscano più grave illecito amministrativo o reato
DISPONE IL DIVIETO
dalle ore 12,00 del 28 dicembre 2018 alle ore 7,00 del 7 gennaio 2019
ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all’art. 57 del TULPS, né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:
1. di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art, 57 TULPS;
3. l’utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L, 58/2010;
DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA
per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D,lgs n, 58/2010, (con particolare riferimento all’art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori), e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo;
RACCOMANDA
a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l’uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifìci, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e attivarsi affinchè il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;
AVVERTE
– che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;
– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Pescara nelle forme di legge;
– che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Del presente provvedimento è data comunicazione:
– AI Prefetto di Pescara;
– Alla Questura di Pescara;
– al Comando Provinciale dei Carabinieri;
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– al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
– al Comando della Polizia Municipale.

IL SINDACO
ALESSANDRINI MARCO
(atto sottoscritto digitalmente)

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