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Divieto di scoppio di petardi e simili a Pescara: l’ordinanza

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PESCARA – Il sindaco di Pescara, Carlo Masci ha firmato l’ordinanza n. 130 del 23 dicembre 2024 sul divieto di scoppio di petardi e simili in aree pubbliche e private a uso pubblico fino al 7 gennaio 2025. Nello specifico si legge nel documento il divieto di:

1. di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. dell’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;
3. dell’utilizzo di giochi pirotecnici, anche di libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. n. 58/2010;

Inoltre raccomanda:

a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l’uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di giochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifìci, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

Avverte:

 -che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;
– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

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