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Teramo, emergenza neve 2017: Robin Hood su rimborsi incassati da terzi

da Redazione

TERAMO – Molti utenti della provincia di Teramo in attesa del rimborso aggiuntivo dato dall’e-distribuzione su richiesta per coloro che hanno avuto una sospensione superiore ai tre giorni e mezzo, hanno appreso che l’assegno a loro favore era stato regolarmente emesso, con la dizione non trasferibile, e regolarmente incassato da terzi, per quello che è dato sapere neanche omonimi.

L’associazione Robin Hood ha avviato le azioni di tutela per una decina di cittadini interessati, preoccupata per il crescendo di segnalazioni, preoccupato per la circostanza che può determinare tempi lunghi per il recupero delle somme, in quanto l’e-distribuzione con l’emissione dell’assegno intestato all’utente e regolarmente incassato, ritiene a ragione di aver assolto al proprio obbligo, e può attendere l’esito della definizione della denuncia penale per riemettere le somme.

La responsabilità in effetti risulta essere della banca ex art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 per il pagamento di assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal reale beneficiario in violazione dei criteri stabiliti dalla circolare ABI del 7-5-2001 e non abbia impiegato la specifica diligenza richiesta dall’art. 1176 II co. c.c. .

La responsabilità penale è in testa a chi a sottratto l’assegno, furto ex art. 624 c.p. prevede che chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro. Il furto è punibile a querela della persona offesa e/o appropriazione indebita ex art. 646 I co. c.p. 1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

L’utente deve quindi denunciare l’accaduto, preventivamente deve chiedere all’e-distribuzione la indicazione del numero dell’assegno, la banca emittente e presso quale banca lo stesso risulta incassato ed in che data, questi elementi vanno riportati in denuncia. Contestualmente si deve contestare ad e- distribuzione di non aver incassato l’assegno, alla banca che lo ha incassato per terzi contestare la circostanza ed attribuirne la sua responsabilità quella di aver pagato un assegno non trasferibile a persona terza, rispetto all’avente diritto.

L’associazione, pur esprimendo la preoccupazione di una organizzazione che ha posto in essere tale situazione, spera che si tratti di singoli casi isolati privi di una regia, ma comunque la relazione degli accadimenti può consentire anche la verifica di tale circostanza.

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