GIULIANOVA – Su proposta della Commissione Pari Opportunità ed Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Giulianova ieri 20 giugno 2018, nel corso della seduta del Consiglio Comunale è stata approvata l’adozione della Nuova Carta dei Diritti della Bambina. Quest’ultima rappresenta uno strumento per educare alla parità e al contrasto della violenza di genere. Come riporta la FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari), “la versione originale della Carta dei Diritti della Bambina è stata presentata ed approvata durante il Congresso della BPW Europa, tenutosi a Reykjavik nel 1997, a seguito di un seminario tenuto da Janice Brancroft sul tema “Il futuro della bambina in Europa”.
É un documento unico nel panorama della cultura di genere, redatto dalla BPW Europa a seguito della drammatica condizione femminile denunciata a Pechino nella Conferenza mondiale sulle donne del 1995. Ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo del 1989, a differenza e ad integrazione di questa, che pone sullo stesso piano i due generi, la Carta dei diritti della Bambina li distingue in termini di caratteristiche e bisogni, avuto riguardo alle diverse connotazioni fisiche ed emozionali.
Dopo circa 20 anni, l’originaria Carta dei diritti della bambina è stata aggiornata, in considerazione delle leggi sopravvenute in tutto il mondo e del fatto che ciò che prima era solo una speranza, ora è un diritto. La Nuova Carta della Bambina è stata approvata all’unanimità durante il Meeting delle Presidenti europee in data 30 settembre 2016”. Durante la seduta di Consiglio Comunale, prima dell’approvazione con voto favorevole di tutti i presenti, l’assessore Cameli ha elencato gli articoli della Nuova Carta dei diritti della Bambina. Eccoli elencati di seguito.
Ogni bambina ha il diritto:
Articolo 1
Di essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, dalla scuola, dai datori di lavoro anche in relazione alle esigenze genitoriali, dai servizi sociali, sanitari e dalla comunità.
Articolo 2
Di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessuali e dalla imposizione di pratiche culturali che ne compromettano l’equilibrio psico-fisico.
Articolo 3
Di beneficiare di una giusta condivisione di tutte le risorse sociali e di poter accedere in presenza di disabilità a forme di sostegno specificamente previste.
Articolo 4
Di essere trattata con i pieni diritti della persona dalla legge e dagli organismi sociali.
Articolo 5
Di ricevere una idonea istruzione in materia di economia e di politica che le consenta di crescere come cittadina consapevole.
Articolo 6
Di ricevere informazioni ed educazione su tutti gli aspetti della salute, inclusi quelli sessuali e riproduttivi, con particolare riguardo alla medicina di genere per le esigenze proprie dell’infanzia e dell’adolescenza femminile.
Articolo 7
Di beneficiare nella pubertà del sostegno positivo da parte della famiglia, della scuola e dei servizi socio-sanitari per poter affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi tipici di questo periodo.
Articolo 8
Di apparire nelle statistiche ufficiali in dati disaggregati per genere ed età.
Articolo 9
Di non essere bersaglio, né tanto meno strumento, di pubblicità per l’apologia di tabacco, alcol, sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva della sua dignità.
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