Divieto di vendita , dalle ore 7 alle 11, di bevande alcooliche in zona stazione e aree vicine nonché di bivacco sull’intero territorio comunale. In caso di inottemperanza sanzione di 250 euro e confisca. I divieti in vigore sino al 31 dicembre
GIULIANOVA (TE) – Sino al 31 dicembre sarà vietata la vendita per asporto e la somministrazione, dalle ore 7 alle 11, di bevande alcoliche di qualunque gradazione nella zona della stazione ferroviaria tra piazza Roma, la statale adriatica dall’incrocio con Via Matteotti a quello con Via Lepanto e nei relativi quartieri. Sarà anche vietato detenere in qualunque contenitore e consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, compresi gli spazi interni dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione.
A questo divieto si accompagna anche quello, vigente sull’intero territorio comunale, di sporcare il suolo pubblico, di sdraiarsi o dormire sugli spazi pubblici, di utilizzare le pertinenze degli edifici aperte al pubblico, o comunque da accessibili, per mangiare, bere, giocare, dormire, oziare o esercitare altre simili attività, e di adibire a giaciglio anche temporaneo aree pubbliche o private ma di uso pubblico, nonché di esercitare l’attività di parcheggiatori molestando o infastidendo i cittadini con richieste di denaro.
Sono questi i contenuti dell’ordinanza firmata dal commissario prefettizio Eugenio Soldà che, richiamando quella precedente del 27 giugno 2018, mira a contrastare gli episodi di abuso di bevande alcooliche, di insudiciamento delle aree pubbliche, i bivacchi e le molestie ai cittadini con richieste di denaro. Tutte azioni che, oltre a violare le più elementari regole di decoro, ingenerano senso di insicurezza nei cittadini e nei turisti, intimiditi da condotte spesso aggressive.
Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da specifica norma giuridica, l’inosservanza degli obblighi e divieti dell’ordinanza commissariale comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro.
Ai sensi dell’art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è sempre disposto il sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa delle cose mobili utilizzate o destinate a commettere la violazione, o che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo.
Tutte le forze dell’ordine sono tenute a dare applicazione all’ordinanza.