REGIONE – Riceviamo e pubblichiamo la nota pervenuta, a firma del Consigliere Regionale Francesco Taglieri contenente il Progetto di Legge Regionale recante “Promozione della istituzione delle comunità energetiche”.
“La presente proposta di legge si pone l’obiettivo di promuovere nel territorio regionale l’istituzione delle comunità energetiche al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati diffondendo la produzione e lo scambio di energie generate da fonti rinnovabili, nonché nuove forme di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi energetici. L’obiettivo principale è quello di promuovere l’autoconsumo, massimizzare il consumo locale dell’energia e abbattere i costi energetici per cittadini e imprese.
La proposta si colloca nell’ambito dell’evoluzione normativa che sta interessando i livelli di governo nazionale ed europeo che intende sviluppare una strategia integrata in ambito energetico che punti alla generazione diffusa dell’energia tramite la leva dell’autoconsumo.
Il 30 novembre 2016, infatti, la Commissione Europea ha presentato il pacchetto «Clean energy for all Europeans» (anche detto «Winter Package») composto da 8 proposte legislative, finalizzate a guidare la transizione verso un’energia pulita. Tra le proposte legislative vi è quella di revisione della attuale Direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili, con l’introduzione, tra le altre cose:
Il modello proposto dalla PDL intende estendere ed integrare i compiti e le finalità proprie delle cooperative di comunità, prevedendo l’istituzione, tramite la volontaria adesione di soggetti pubblici e privati, di comunità che hanno l’obiettivo di gestire un sistema energetico locale: un’organizzazione volta a svolgere attività di produzione e distribuzione energetica in base alle mutualistiche esigenze di una comunità locale, cercando di ridurre i costi e garantire efficienza nei consumi. Grazie ai recenti progressi della ricerca sull’impiego di set tecnologici integrati, cittadini e autorità locali hanno oggi la possibilità di entrare nel mercato energetico creando formule locali innovative di auto-approvvigionamento.
Recentemente, la Regione Piemonte ha legiferato in materia e per prima in Italia ha approvato una legge regionale (l.r. n. 12 del 3 agosto 2018) che promuove l’istituzione delle comunità energetiche. La PDL in esame, seguendo l’esempio della Regione Piemonte, nonché di Calabria, Liguria e Puglia, intende promuove l’istituzione delle comunità energetiche anche nel territorio della Regione Abruzzo. Fornire gli strumenti normativi ai fini della diffusione delle comunità energetiche, partendo dalle esperienze già implementate in altre regioni, può favorire la creazione dal basso di modelli che, se realizzati in modo strutturale, permetteranno alle piccole aree territoriali di ripensare la gestione del proprio fabbisogno energetico favorendo l’autosufficienza energetica e abbattendo i costi a carico dei membri della comunità.
La proposta, seguendo il quadro normativo definito dalle regioni Liguria e Puglia e sulla scorta del percorso tracciato dal Collegato ambientale e dell’evoluzione della normativa europea e nazionale sulla disciplina delle Comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, al fine di favorire lo scambio di energia pulita fra soggetti che appartengono ad una comunità, attraverso la gestione delle fonti energetiche e la distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro, individua i comuni quali soggetti che dovranno farsi carico di proporre, attraverso la predisposizione di protocolli di intesa cui possono aderire soggetti pubblici e privati, la costituzione di una comunità energetica.
Ciò in quanto si ritiene strategico che sia un soggetto pubblico a farsi promotore di iniziative volte a sperimentare e a dimostrare la fattibilità tecnica ed economica delle azioni proposte e, di conseguenza, attivare i processi di filiera che consentono di attrarre altri soggetti pubblici e privati per realizzare gli strumenti propri delle smart community. È per questo che la proposta prevede, all’articolo 2, che alle comunità possano partecipare soggetti pubblici e privati, favorendo l’acquisizione di determinate professionalità tecniche presenti tra gli operatori imprenditoriali locali esperti nel settore, con particolare attenzione alle società di nuova costituzione impegnate nello sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi.
L’articolo 2 precisa che la comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell’energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto e che il suo obiettivo primario è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità al fine di aumentare l’efficienza energetica e di combattere la povertà energetica. L’ultimo comma dell’articolo 2 individua un obiettivo di efficienza delle comunità energetiche: si prevede, infatti, che le medesime, in quanto produttrici di energia, mantengono la loro qualifica se annualmente la quota dell’energia prodotta destinata all’autoconsumo da parte dei membri è non minore del 60% del totale. La Giunta regionale, con appositi provvedimenti, definisce i protocolli di intesa che i comuni devono adottare ai fini della costituzione di una comunità energetica e predispone le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche e le modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro.
L’articolo 3 della proposta di legge individua le competenze delle comunità energetiche fra cui rientrano: la possibilità di stipulare convenzioni con l’ARERA, la redazione di un bilancio energetico (per individuare i livelli di domanda e offerta di energia per l’area territoriale di interesse, nonché le forme di approvvigionamento e gestione dell’energia) e la predisposizione del documento strategico che individua le azioni che la comunità intende adottare ai fini dell’efficientamento e della riduzione dei consumi. Detto documento rappresenta uno strumento di valutazione delle azioni adottate dalle comunità energetiche, in quanto la Regione, nel caso in cui la comunità non raggiunga gli obiettivi individuati nel documento strategico, non eroga i contributi e le altre forme di sostegno previste per la promozione delle comunità energetiche (art. 6).
L’articolo 4 prevede che la Regione, tramite lo strumento del bando pubblico, sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche ai fini della predisposizione dei progetti di innovazione tecnologica per la produzione e lo scambio di energie rinnovabili attraverso l’impiego dei beni del territorio di riferimento. Si precisa che, nel definire i regimi di sostegno e l’intensità del contributo, la Regione tiene conto delle specificità del territorio di riferimento, in modo da favorire le aree svantaggiate, come ad esempio quelle montane, dove l’autoproduzione di energia può apportare enormi benefici. Con apposito provvedimento della Giunta regionale saranno definiti i criteri e le modalità di sostegno finanziario.
L’articolo 5 prevede un tavolo tecnico cui partecipano la Regione, i rappresentanti delle comunità energetiche e le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili, al fine di definire, anche mediante la consultazione dell’ARERA, soluzioni per un miglior utilizzo delle reti di energia e per acquisire dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili.
L’articolo 8 reca la clausola valutativa”.
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