Il Tar accoglie il ricorso dichiarando che alcune prestazioni professionali possono essere svolte esclusivamente dal geologo . Annullate due Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ROMA – Gian Vito Graziano , Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi , ha commentato la sentenza n. 3757/2012 con la quale il TAR Roma, ha annullato la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell’8 settembre 2010, recante i “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”, nella parte in cui prevedeva per il direttore di tali laboratori indifferentemente il possesso della laurea in geologia, ingegneria ed architettura: la normativa professionale vigente indica tali attività come specifiche del geologo e solo in parte dell’ingegnere civile.
Ha detto Graziano:
Il Tar di Roma ha riconosciuto che alcune prestazioni professionali, come quelle in campo geognostico possano essere svolte solo dai geologi . E’ una vittoria dei geologi, di quegli Ordini Regionali che insieme al CNG hanno portato avanti questa battaglia. Con le sentenze il Tar ha espressamente riconosciuto agli Ordini professionali la loro legittimità nel costituirsi a difesa delle attività riservate dei propri iscritti.
I geologi vincono le battaglie al TAR per l’annullamento delle circolari ministeriali relative a prove su terre e rocce, indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito.
“Lo stesso Tribunale, con la sentenza n. 3761/2012 – ha proseguito Graziano – ha annullato anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell’8 settembre 2010, recante i “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di per l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”, ritenendo che l’art. 59 del D.P.R. 380/2001 e le Norme Tecniche per le Costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, ma non alle indagini geognostiche, al prelievo di campioni ed alle prove in sito: queste attività sono esplicitamente regolate dal Codice e dal Regolamento dei Contratti Pubblici, con la conseguenza che la circolare non può richiedere l’intervento di un laboratorio autorizzato in attività di studio del terreno e delle rocce che sono proprie dell’attività del geologo”.
In conclusione, il TAR Roma ha avvalorato le tesi degli avv.ti Otello Emanuele e Veronica Navarra, dando ragione – nei termini sopra riportati – al Consiglio Nazionale ed agli Ordini Regionali ricorrenti.
Netto il commento di Eugenio Di Loreto , Consigliere Nazionale e Coordinatore della Commissione Comunicazione del Consiglio Nazionale dei Geologi . “Si tratta di un ennesimo riconoscimento della specifica competenza del figura professionale del geologo – ha concluso Di Loreto – nella conoscenza dei terreni di fondazione per le costruzioni”.
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