MONTESILVANO – Nella giornata di ieri, 15 maggio, è stata firmata l’ordinanza del sindaco di Montesilvano De Martinis n. 25 sugli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive. Nella stessa si legge come da lunedì 18 maggio tutte le attività autorizzate all’apertura ai sensi delle disposizioni nazionali e/o regionali e alle condizioni e nei limiti ivi prescritti, possano rimanere aperte sette giorni su sette, nel rispetto delle seguenti fascie orarie di apertura al pubblico ovvero
Di seguito riportiamo il testo integrale dell’ordinanza “Emergenza Covid fase 2 Misure urgenti e necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-2019. Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive”.
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie , lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019».
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti:
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
Oggetto:
Emergenza Covid fase 2 Misure urgenti e necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-2019. Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive.
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti n materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero teritorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
Viste, inoltre:
– l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
– l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020;
– l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020.
– l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 6 aprile 2020 n. 31 recante «Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore»;
– l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 13 aprile 2020 n. 36 recante «Nuove disposizioni recanti misure ambientali e demaniali», così come successivamente modificata dalla OPGR n. 37 del 15 aprile 2020;
Visto l’art. 50 comma 7 del D. Lgs 267/2000 che riconosce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici “al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;
Considerato che l’art. 60 comma 2 della L.R. 23 del 31 luglio 2018 “Testo unico in materia di commercio” stabilisce che i “I Comuni, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 4, comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui e’ limitata l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di compatibilita’ acustica o altre motivazioni di interesse generale” ;
Letta l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020 che stabilisce: “23. che, la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento”;
Ritenuto di provvedere in merito in via d’urgenza e per il limitato periodo intercorrente tra lunedì 18 maggio 2020 e martedì 2 giugno 2020 compreso;
– che, tutte le attività autorizzate all’apertura ai sensi delle disposizioni nazionali e/o regionali e alle condizioni e nei limiti ivi prescritti, possano rimanere aperte sette giorni su sette, nel rispetto delle
seguenti fascie orarie di apertura al pubblico:
1) attività di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo meramente esemplificativo bar, pub,
ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie): dalle ore 6:00 alle ore 24:00;
2) attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante) che
effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande: dalle ore 6:00 alle ore 24:00;
3) tutte le altre attività artigianali e commerciali al dettaglio: dalle ore 8:00 alle ore 21:00. – che tutte le attività di cui sopra espongano la fascia oraria di apertura.
che la presente ordinanza abbia efficacia dal 18 maggio 2020 al 2 giugno 2020 compreso.
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del d. lgs. 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
1. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Montesilvano:
2. La trasmissione di copia a:
• Prefetto della Provincia di Pescara
• Comando di Polizia Municipale
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