PESCARA – Al fine di chiarire i dubbi emersi in relazione alla posizione dei florovivaisti in seguito alla entrata in vigore del D.P.C.M. 10 aprile 2020, si comunica quanto segue. Ai sensi dell’art. 2 comma 5 del citato D.P.C.M., è espressamente ammessa l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi- come precisano espressamente le F.A.Q. governative- la vendita anche al dettaglio di semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.
Peraltro, tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 3 dello stesso D.P.C.M. con codice ATECO 0.1., per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve considerarsi conseguentemente ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.
Per quanto riguarda, invece, la vendita al dettaglio di fiori e piante ornamentali da parte delle fiorerie, si chiarisce che tale attività è consentita esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati. Rimane, inoltre ammessa la vendita effettuata via internet, per corrispondenza, telefono, televisione e radio e con consegna a domicilio dell’acquirente.