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Pescara, concessione Eriberto: il Tar dà ragione al Comune

da Redazione

Del Vecchio: “Per i giudici amministrativi il provvedimento di decadenza adottato dagli Uffici comunali è legittimo”

Enzo-Del-VecchioPESCARA – Con sentenza n. 329/16 pubblicata il 14.10.2016, il Tar Abruzzo – Sezione di Pescara ha respinto il ricorso presentato dalla società titolare dello stabilimento balneare “Eriberto”, con cui si chiedeva al Giudice amministrativo di dichiarare illegittimo e quindi di annullare il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima relativa agli spazi destinati alla ristorazione della struttura, emesso dal dirigente del Servizio Demanio Marittimo del Comune nel 2005 e, inoltre, di condannare lo stesso Ente al risarcimento dei danni.

“Si tratta di una complessa e annosa vicenda chiarita dai giudici del TAR di Pescara che ha ricostruito tutti i passaggi amministrativi – illustra il vice sindaco e assessore al Demanio Enzo Del Vecchio – Un pronunciamento importante e atteso, seguito giudizialmente dall’avvocato Marco De Flaviis per l’Avvocatura Comunale, che fa da precedente in quanto la sentenza rappresenta, in definitiva, un caso giurisprudenziale di riferimento per eventuali altre situazioni analoghe relative al territorio cittadino.

Il TAR ha riconosciuto la legittimità del potere discrezionale del Comune e del Demanio connesso all’adozione del provvedimento estremo di decadenza, questo osservando i principi di gradualità e proporzionalità nell’applicazione della sanzione. In pratica il ricorrente sosteneva l’illegittimità della decadenza per mancato pagamento dei canoni, ritenendoli non dovuti, perché non aveva potuto esercitare l’attività di ristorazione per cause indipendenti dalla sua volontà, tra cui la mancata definizione della sanatoria degli abusi edilizi preesistenti.

Il TAR, invece, ha riconosciuto che il Comune ha correttamente seguito l’iter procedimentale previsto dalla normativa demaniale per l’adozione dell’atto, avendo puntualmente diffidato la concessionaria ad adempiere al pagamento dei canoni pregressi dal 2008 in poi, i cui importi erano stati peraltro ridotti dal Comune tenuto conto dell’uso effettivo del bene demaniale.

Non solo, la sentenza ha rilevato che la chiusura dell’attività era comunque addebitabile alla concessionaria e inoltre che questa non solo non aveva indicato le ragioni per cui non aveva provveduto alla sanatoria degli abusi edilizi rilevati, ma nemmeno aveva esercitato alcun mezzo di tutela per censurare tale mancata conclusione.

Il TAR ha poi chiarito che nel caso di specie non poteva nemmeno invocarsi l’applicabilità del “condono”, previsto dal comma 484 dell’art. 1 L. 28 dicembre 2015 n. 208 (cd. “Legge di stabilità 2016”), che ha disposto la sospensione fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi di tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15.11.2015 per la decadenza dalle concessioni, in quanto a tale data il procedimento si era già concluso”.

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