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Pescara, gestione servizi postali : Antonelli interroga il sindaco

da Redazione

Antonelli presentazione delibera variante NtaIl capogruppo di Forza Italia prospetta il rischio di impugnazioni per atti e notifiche  

PESCARA – Con una interrogazione al sindaco di Pescara Marco Alessandrini, il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Marcello Antonelli ha chiesto chiarimenti sulla gestione dei servizi postali tenendo conto di una sentenza della Corte di Cassazione. Antonelli ricorda che il 27 agosto 2014 il Comune ha aggiudicato l’appalto per la fornitura dei servizi postali di corrispondenza, raccomandata in modalità cartacea, on-line e posta massiva ad una società privata e proprio su questo punto si concentrano le perplessità del capogruppo di Forza Italia. “Con la sentenza n. 2035 del 30 gennaio 2014, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sottolinea Antonelli nell’interrogazione, è intervenuta in tema di notifiche degli atti impositivi e ha statuito che le notifiche fatte attraverso il servizio postale godono della fede privilegiata accordata a quelle effettuate tramite ufficiale giudiziario, mentre le notifiche avvenute per mezzo dei servizi postali privati non godono di alcuna presunzione e dunque non sono idonee a determinare i termini per le impugnazioni”.

Ciò vuol dire, sostiene sempre Antonelli, che “non esiste alcuna differenza tra un postino e un ufficiale giudiziario, mentre non può affermarsi lo stesso per le notifiche formalizzate mediante un servizio di posta privata, con conseguente nullità degli atti in ordine alla data di consegna dei plichi e alla decorrenza dei termini per le impugnazioni”.

Quindi il Comune di Pescara si troverebbe nella “condizione prevista dalla sentenza richiamata, con evidenti problemi e limiti per l’attività amministrativa dell’Ente. Antonelli pone quindi il quesito su “quali iniziative intenda assumere il Comune per evitare che gli atti e le notifiche dell’Ente siano impugnati e resi nulli in coerenza con quanto statuito dalla Corte Suprema, con evidente danno e pregiudizio per le attività e gli interessi pubblici”.

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