Al posto della Dichiarazione di inizio attività è ufficialmente entrata in vigore la Segnalazione Certificata di Inizio attività che dovrebbe portare procedure più snelle per gli utenti, ma comportare maggiori responsabilità per i professionisti
PESCARA – L’assessore allo Sviluppo del Territorio Marcello Antonelli ,nel corso della conferenza stampa convocata ieri mattina, ha illustrato l’entrata in vigore della nuova normativa tesa a dare respiro al settore della piccola edilizia velocizzando le pratiche burocratiche. Presente anche il dirigente Marco Pasqualini.
Infatti è scomparsa ufficialmente la Dia, la Dichiarazione di inizio attività ed è ufficialmente entrata in vigore la Scia, ossia la Segnalazione Certificata di Inizio attività che, d’ora in avanti, consentirà alle imprese di avviare la realizzazione di un progetto subito dopo aver protocollato in Comune la relativa documentazione, senza dover aspettare i canonici 30 giorni in attesa di un eventuale pronunciamento degli uffici tecnici.In questo modo saranno garantiti tempi più celeri ai costruttori, ma anche controlli più serrati sulla correttezza dei progetti presentati dai professionisti che avranno maggiori responsabilità.
Ha spiegato Antonelli:
lo scorso 31 maggio il Governo ha approvato il decreto legge convertito nella legge 122 del 30 luglio che ha introdotto una serie di modifiche innovative, una vera rivoluzione culturale, per alcune attività degli enti locali, e, nel particolare, ha mutato la legge 241 del ’90 nella parte relativa alle comunicazioni per le attività edilizie e commerciali .
In sostanza la normativa prima prevedeva l’istituto della Dia, ossia la dichiarazione di inizio attività, che non dava titolo all’esecuzione immediata dell’opera, ma l’utente prima di aprire il cantiere doveva attendere trenta giorni.
Se entro tale termine il Comune non sollevava rilievi, l’utente poteva avviare l’intervento per effetto di una sorta di silenzio-assenso. La legge del 30 luglio ha ora stravolto tale sistema: con l’introduzione della Scia, la Segnalazione Certificata di inizio attività, l’utente può avviare i lavori subito dopo aver presentato il relativo progetto con i certificati allegati, e in capo al Comune c’è il potere di controllo nei 60 giorni successivi per verificare la corrispondenza tra il progettato e il realizzato, una procedura che aumenta il livello di responsabilizzazione dei professionisti che preparano la documentazione, ma che agevola il lavoro degli utenti.Ieri abbiamo già avuto un incontro con gli Ordini professionali, ossia con l’Ordine degli architetti, degli ingegneri e con l’Albo dei geometri che si sono dichiarati soddisfatti di tale innovazione, e tra l’altro il Comune di Pescara è sicuramente il primo nella provincia di Pescara ad essersi attivato in tal senso, probabilmente è anche il primo in Abruzzo e uno dei primi in assoluto in Italia.
Ovviamente avremo dei giorni di adeguamento delle procedure, ad esempio nei giorni di ‘interregno’ per il passaggio da una normativa all’altra abbiamo ricevuto 65 richieste di Dia che abbiamo dovuto rigettare, seppur a malincuore pensando all’utente che dovrà rifare due volte la pratica, anche se ovviamente il Comune non gli chiederà il doppio pagamento dei diritti. Intanto abbiamo anche indetto due giornate di formazione per il 21 e il 30 settembre, nella sala consiliare del Comune, due giorni in cui i nostri dirigenti e funzionari informeranno gli iscritti agli albi, che avranno maggiori responsabilità. E’ infatti chiaro che ora i nostri uffici potenzieranno la macchina dei controlli e, nei casi in cui accerteremo difformità o dichiarazioni mendaci, scatteranno anche le denunce in Procura e ai rispettivi Ordini professionali.
Ha meglio specificato l’ingegner Pasqualini
la novità introdotta dalla nuova normativa è sostanziale : la Dia era una dichiarazione di inizio attività che assegnava al Comune 30 giorni di tempo per effettuare gli opportuni controlli prima dell’avvio del cantiere; la Scia è una segnalazione immediata di inizio attività, i cantieri partono subito, ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo per effettuare le proprie verifiche e, se venissero riscontrate anomalie, scatteranno subito le procedure di blocco dei lavori, demolizione e denunce.
La Scia si potrà utilizzare per gli interventi di manutenzione straordinaria semplici e interventi che comportano interventi sulle strutture, aumento delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici, e ancora per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia non comportante modifiche dell’edificio.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche sostanziali, nuove costruzioni, demolizioni con o senza ricostruzione, ristrutturazioni in edilizia innovativa, variazioni della destinazione d’uso con o senza opere che comportano variazioni del carico urbanistico si procederà con il permesso di costruire, dunque una regolare licenza , infine in tutti i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali la Scia non risulta applicabile e occorre il permesso a costruire, ed è ancora da escludere la sostituzione della Dia con la Scia anche nel caso delle sanatorie edilizie, per cui è sempre richiesta la licenza.