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Pescara,Ncd:”il sindaco chieda scusa a esclusi -illusi”

da Redazione

PESCARA – I consiglieri comunali di Ncd Guerino Testa, Alfredo Cremonese e Massimo Pastore intervengono  sulla scelta  delle persone che comporranno lo  staff del sindaco di Pescara,Marco Alessandrini sottolineando non tanto la legittimità o meno  della stessa, ma il fatto di aver illuso i partecipanti all’avviso pubblico.Recita la nota dei consiglieri:

“Il vertice di una amministrazione ha la possibilità e il diritto i disporre di persone di fiducia individuate “intuitus personae”, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. Pertanto giudichiamo legittima la scelta dei giorni scorsi del sindaco Alessandrini sul suo staff, condivisibile la scelta di persone di fiducia, ma biasimiamo l’illusione provocata ai tanti partecipanti all’avviso pubblicato dopo il suo insediamento ai quali, a nostro avviso, andrebbe indirizzato un messaggio di scuse del primo cittadino. Per il futuro, nel momento in cui sarà indetto un avviso pubblico, riteniamo che la scelta dovrà essere oggettiva e non fiduciaria. Nel caso in cui, invece, la scelta dovesse essere fiduciaria, si dovranno avere il coraggio e la responsabilità di motivare l’individuazione dei soggetti chiamati a collaborare con l’ente. Sul fronte delle procedure è opportuno fare un po’ di chiarezza, per sgombrare il campo da equivoci. Il Testo Unico non impone una procedura ad evidenza pubblica in casi simili, e neanche i regolamenti a cui qualcuno, in questi giorni, ha fatto inopportunamente riferimento. Anche la Corte dei conti, poi, si è espressa – in maniera diretta e indiretta – in tal senso. In Toscana, nel ribadire che la scelta può essere fatta fiduciariamente, la Corte dei Conti chiarisce che la individuazione deve essere oggettivamente e adeguatamente motivata (622/2004). Da ultimo, non ci si può appellare neanche all’articolo 34 del Regolamento comunale, a cui qualcuno ha fatto riferimento sottolinenando che lo stesso impone di seguire la procedura dell’avviso pubblico per lo staff. Crediamo sia sbagliato. Una lettura più attenta del Regolamento consente di desumere che l’articolo 34 rientra nel capo IV e nel capo V che fanno riferimento alla responsabilità dirigenziale e dei responsabili di struttura e ai contratti a tempo determinato, in relazione cioè ai cosiddetti articoli 110 e non agli articoli 90″.

 

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