Pescara

Proposta di legge per la modifica del rito abbreviato: approvazione della Camera dei Deputati

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PESCARA – Riceviamo e pubblichiamo la nota di  Carola Profeta (Fratelli D’Italia – Alleanza Nazionale):

“Il 28 novembre 2017, per me, per i familiari di Jennifer Sterlecchini, e per tutti i familiari delle vittime di crimini violenti, è stata una giornata importante. Invero, con 360 voti favorevoli e 36 contrari, l’assemblea della Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge che modifica le modalità di ricorso al giudizio abbreviato e la conseguente sua applicazione, qualora l’imputato abbia commesso crimini punibili con l’ergastolo, sebbene gruppi parlamentari si siano espressi in maniera contraria, come Sinistra italiana e Articolo 1, ovvero inspiegabilmente astenuti, quale FI.

Di seguito si riporta il testo delle principali innovazioni licenziate dalla Camera dei Deputati:

“ L’Assemblea della Camera dei deputati, il 28 novembre 2017, avviata la discussione della proposta di legge C. 4376-A, che in particolare modifica l’art. 438 del codice di procedura penale per escludere l’applicabilità del rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

Il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un procedimento penale speciale nel quale non si procede al dibattimento: su richiesta dell’imputato, infatti, il procedimento può essere definito nella fase dell’udienza preliminare e, in caso di condanna, la pena è diminuita di un terzo, mentre la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione a 30 anni. Attualmente, non vi sono reati per i quali sia precluso l’accesso al rito abbreviato.

Si ricorda che la Camera ha già approvato, il 29 luglio 2015, un provvedimento dal contenuto analogo, volto a restringere le ipotesi di applicabilità del rito abbreviato (A.S. 2032); tale provvedimento è stato abbinato al Senato al più ampio disegno di riforma penale (A.S. 2067), risultando assorbito, senza che le disposizioni sul rito abbreviato abbiano trovato uno sbocco legislativo (cfr. legge n. 103 del 2017).

Ha approvato la proposta di legge modifica l’art. 438 c.p.p. disponendo che:

è escluso il giudizio abbreviato quando si procede per delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo;

se si procede per uno di tali delitti, l’imputato può comunque chiedere l’accesso al rito speciale, subordinando la richiesta a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede l’ergastolo. In sostanza, l’imputato può chiedere al giudice dell’udienza preliminare di valutare l’imputazione formulata dal PM per, eventualmente, derubricare il reato in un delitto per il quale non sia previsto l’ergastolo e così consentire all’imputato l’accesso al rito abbreviato e al conseguente sconto di pena;

tanto in caso di rigetto della richiesta di integrazione probatoria, quanto di rigetto della richiesta di diversa qualificazione del fatto, l’imputato può riproporre le richieste fino a che in udienza preliminare non siano formulate le conclusioni.

Inoltre, la proposta di legge all’esame dell’Assemblea inserisce nel codice di procedura penale:

l’articolo 438-bis, per consentire all’imputato di rinnovare o presentare per la prima volta la richiesta di rito abbreviato al giudice del dibattimento (ciò sarà possibile: quando l’imputato abbia chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinando il rito speciale ad una integrazione probatoria, che il GUP ha negato; quando l’imputato, per il quale il PM ha formulato l’imputazione per un delitto punito con l’ergastolo, abbia  chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinandolo a una diversa qualificazione del fatto, come reato non punito con l’ergastolo, e il GUP ha negato tale diversa qualificazione; quando l’imputato, per il quale il PM aveva formulato una richiesta di rinvio a giudizio per un reato punito con l’ergastolo, sia stato poi, all’esito dell’udienza preliminare, rinviato a giudizio per un reato diverso, non punito con l’ergastolo);

l’articolo 438-ter, per disciplinare il rito abbreviato in corte d’assise. La riforma prevede che, quando si procede per un delitto di competenza della corte d’assise per il quale la legge non prevede la pena dell’ergastolo, il giudice dell’udienza preliminare, dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla corte d’assise competente; la disposizione comporta che il giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest’ultima – e dunque alla presenza dei giudici popolari – e non davanti al giudice dell’udienza preliminare.

Infine, la proposta di legge interviene sul codice penale. Inserendo un ultimo comma all’art. 69 del codice penale, la riforma prevede che nei delitti contro la persona, quando siano applicabili le aggravanti dell’aver agito per motivi abbietti o futili o dell’avere adoperato sevizie o dell’avere agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti. La pena dovrà dunque essere calcolata dapprima applicando le suddette aggravanti e solo poi potrà essere diminuita, calcolando la diminuzione sulla pena risultante dall’aumento conseguente alle aggravanti.”

Ho potuto constatare personalmente la legittima soddisfazione da parte di Fabiola Bacci e Jonathan Sterlecchini, familiari di Jennifer, vittima del barbaro omicidio commesso a Pescara il 2 dicembre 2016, i quali hanno con me assistito al dibattito in aula dagli spalti della tribuna dell’aula di Monte Citorio. L’approvazione del testo, che transiterà al Senato per la definitiva approvazione in legge di riforma, rappresenta il primo tangibile risultato dell’iniziativa, tutt’ora in corso, per la raccolta popolare delle firme utile ad inoltrare la petizione ai due rami del parlamento proprio per la modifica del giudizio abbreviato, per i familiari della povera Jennifer, sostenuti dall’associazione che rappresento.

Io personalmente, in linea con il partito, ho sempre sostenuto che la certezza della pena sia uno dei pilastri fondamentali in uno Stato di diritto. Ci sono due ordini di motivi per cui ho appoggiato convintamente questa petizione: in primis perché ritengo che sia utile all’assassino scontare la propria pena fino alla fine perché è solo in questo modo che può (forse) comprendere il male che ha provocato con il suo gesto ed in secondo luogo perché non si può condannare ad un vero e proprio ergastolo di dolore e sofferenza la famiglia della vittima (o nel caso di stupro la vittima stessa), che si è vista prima privata della perdita del proprio caro (o della propria identità e dignità) e poi vedere che ingiustizia è fatta.

Avremmo auspicato la maggioranza assoluta, è dispiaciuto vedere che alcune forze politiche hanno posto dei veti inspiegabili. C’è chi ha parlato del rito abbreviato come di un procedimento per avere più certezza della pena, perché è più facile condannare un reo confesso in cambio di uno sconto di pena, sembrerebbe quasi una trattativa STATO-CRIMINE, o chi ha incomprensibilmente parlato di eccessiva “scia emotiva” della Lega, dopo aver incontrato una delegazione delle vittime, come se le leggi in parlamento non si facessero per la tutela dei cittadini, ma dei “marziani”.

Questa vittoria è dedicata a Jennifer, a Monia, a Ester , a Letizia e a Laura, le vittime che quest’anno l’Abruzzo piange! Tranne l’assassinio di Ester (poiché si è suicidato), tutti gli altri hanno chiesto e ottenuto il rito abbreviato, dopo che non hanno avuto nessuna pietà per i corpi delle donne che avevano davanti. E se quei corpi non fossero stati “femminili” non avrebbero mai potuto infierire così barbaramente su di loro. Questo non lo dobbiamo mai scordare. Questo non lo deve mai scordare chi dovrà decidere la giusta pena per questi assassini.”

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Redazione

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