ABRUZZO – In vista dello svolgimento delle consultazioni referendarie di domenica 17 aprile 2016, si rende noto che:
– a partire da venerdì 18 marzo 2016 sono vietate le seguenti forme di propaganda: lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico; propaganda luminosa mobile. Dalla medesima data la propaganda elettorale fonica su mezzi mobili è subordinata all’autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi;
– a partire da sabato 2 aprile p.v. (quindicesimo giorno precedente la data di votazione) sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle consultazioni e sugli orientamenti degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto;
– l’attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni;
– dalla data di convocazione dei comizi referendari e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. Si precisa che l’espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.