I termini del 28 febbraio e del 31 marzo per la consegna della documentazione completa allineati alla data del 31 maggio 2021
L’AQUILA – Ci sarà più tempo, anche considerata la pandemia, per il completamento delle domande di contributo per la riparazione dei danni lievi dovuti al sisma 2016, che erano state presentate in forma semplificata entro il 30 novembre dello scorso anno. Lo prevede un’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, approvata la scorsa settimana dalla Cabina di Coordinamento, che attende il visto della Corte dei Conti per la pubblicazione e l’entrata in vigore.
I termini del 28 febbraio e del 31 marzo per la consegna della documentazione completa, che riguardano le abitazioni con danno lievi i cui proprietari usufruiscono del contributo di autonoma sistemazione o di un alloggio nelle soluzioni abitative di emergenza, sono stati allineati alla data del 31 maggio 2021. La scadenza per il completamento di tutte le altre richieste di contributo per i danni lievi, fissata originariamente al 30 aprile, slitta invece al prossimo 30 giugno.
Ci sarà qualche settimana in più anche per presentare le domande di rimborso dei danni, sommatisi a quelli del sisma, dovuti alle forti nevicate di gennaio 2017. La richiesta va fatta pervenire entro il prossimo 20 aprile al proprio Comune, che provvederà entro dieci giorni a trasmettere la documentazione agli Uffici Speciali per la Ricostruzione regionali.
Il rinvio dei termini è stato deciso in considerazione delle permanenti criticità operative connesse alla pandemia, ma anche in ragione della necessità di offrire ai professionisti incaricati tempi congrui per adeguare i progetti alle nuove opportunità offerte dai Superbonus fiscali.
La stessa Ordinanza semplifica, inoltre, le procedure relative alle autorizzazioni e ai nulla osta del Parco Nazionale dei Sibillini e del Parco Nazionale del Gran Sasso e della Laga sui progetti di ricostruzione che ricadono all’interno dei loro territori. Le autorizzazioni sono necessarie solo in caso di nuova costruzione, con aumento delle superfici o delle volumetrie, nonché quelli che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia permanente. Non sono dovute, invece, in tutti i casi di ricostruzione di edifici conformi ai preesistenti legittimi.
Si ampliano, inoltre, i beneficiari delle misure di agevolazione previste dalle norme sul microcredito, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, e dotato di un plafond di 10 milioni di euro per le imprese del cratere. Il prestito agevolato, in genere fino a 30 mila euro, sarà accessibile anche alle attività libero professionali esercitate in forma individuale.
L’Ordinanza, infine, istituisce gli elenchi speciali dei professionisti per l’esercizio delle funzioni di Responsabile Unico del procedimento, dei prestatori di servizi di progettazione, dei commissari di gara e dei collaudatori, da utilizzare per supportare le attività previste dalle Ordinanze speciali in deroga, ed amplia la platea dei beneficiari delle agevolazioni previste per le microimprese che operano nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016-2017.