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Roseto: ordinanza movida, orari e regole per l’apertura dei locali

da Redazione

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, ha firmato l’ordinanza per migliorare la vivibilità delle zone centrali della città e del lungomare (Ordinanza ex art. 50 comma 5, testo unico 267/2000).

“Con questa ordinanza abbiamo recepito le esigenze dei titolari di locali e stabilimenti ma siamo stati anche molto precisi in materia di rispetto del riposo dei cittadini”, dice il primo cittadino, “Per esempio ai lidi è stato permesso di fare musica ma rivolgendo obbligatoriamente gli impianti di amplificazione verso il mare, in modo da non dare eccessivo disturbo ai residenti. Abbiamo stabilito il ricorso alla sicurezza privata e regole per il decoro delle zone vicine ai locali e ai lidi.

E’ possibile anche richiedere, in via eccezionale, delle deroghe agli orari purché si tratti di casi limitati. Mi riservo, infine, di emettere un’altra ordinanza, quando saranno chiarite le interpretazioni del decreto Minniti, in particolare con l’introduzione del Daspo, cioè l’allontanamento delle persone che abbiano commesso degli illeciti”.

Ecco le principali indicazioni. Si dispone:

dal 1° ottobre al 31 maggio la cessazione in tutta la città di ogni attività di intrattenimento musicale che si svolga all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali, stabilimenti balneari compresi, alle ore 01.00; dal 1° giugno al 30 settembre la cessazione è posticipata alle ore 02.00;

il divieto assoluto di vendere o somministrare, anche a mezzo di distributori automatici, qualunque bevanda analcolica, alcolica o superalcolica contenuta in contenitori di vetro dopo le ore 22.00;

l’obbligo per gli esercenti di cui ai punti precedenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi dei contenitori dopo le ore 22.00;
l’obbligo per tutti gli esercenti delle attività commerciali che svolgono intrattenimento musicale o, comunque interessate da un numeroso afflusso di clientela nelle ore serali e notturne, di provvedere alla rimozione di rifiuti (bottiglie, bicchieri, ecc.) e alla pulizia accurata delle arterie e delle aree esterne pubbliche adiacenti ai loro locali per un raggio minimo di 100 metri;

che in tutti gli stabilimenti balneari in cui si svolga intrattenimento musicale (karaoke, concerti, e tutte le attività sonore amplificate in genere), rivolgano i diffusori obbligatoriamente ed inderogabilmente verso il mare;

che la musica d’ascolto diffusa in tutti gli esercizi commerciali (stabilimenti balneari compresi) sia udibile solo all’interno degli esercizi e delle loro strette pertinenze, e che la diffusione sia limitata dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle 16.00 fino alle ore 02.00;

che, nel corso di tutto l’anno, eventuali manifestazioni temporanee al chiuso o all’aperto vengano autorizzate specificatamente con eventuali deroghe ai limiti acustici (nel limite massimo di un evento per settimana per ogni esercizio, salvo che per il periodo 1° agosto – 20 agosto nel quale si potranno autorizzare un massimo di due eventi a settimana), ai sensi dell’Ordinanza 137/2012 con le modalità nella stessa indicate, eccezion fatta per i limiti e le imposizioni modificative e/o aggiuntive stabilite dalla presente ordinanza;

Si ordina, inoltre,

a tutti i pubblici esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che svolgano attività di intrattenimento musicale et similia (al fine di garantire la pubblica incolumità, la sicurezza, la quiete ed il decoro urbano) di stipulare contratti con personale di agenzia di sicurezza riconosciute; tale obbligo di stipulare contratti con agenzie di sicurezza è da considerarsi posto a carico anche degli esercizi commerciali che semplicemente vendono o somministrano bevande alcooliche o super-alcooliche nelle ore serali, notturne e del primo mattino, se interessati da numeroso afflusso di clientela.

Il suddetto personale dovrà risultare presente sia all’interno che all’esterno del locale, in numero adeguato avuto riguardo all’attività esercitata ed al numero degli avventori. Il contratto dovrà essere esibito in caso di controlli.

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