ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’estate rovente, le temperature elevate e la scarsità di piogge impongono maggiore attenzione per quel che riguarda la tutela dell’ambiente e dell’incolumità di cittadini e animali. Con questo spirito, l’Amministrazione Comunale di Roseto, attraverso il Primo Cittadino Mario Nugnes, ha emesso un’Ordinanza di prevenzione per evitare gli incendi boschivi, sulla base delle disposizioni arrivate dalla Regione Abruzzo.
L’Ordinanza prevede che, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le norme vigenti), usare fornelli o inceneritori che producano faville o brace; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), è richiesto di comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.
Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo, è vietata l’attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell’Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi.
I proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, devono mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di campi è imposto il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità. Infine, è presente il divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo.
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dall’Ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.
“La prevenzione degli incendi e la tutela dell’ambiente sono principi fondamentali per ogni buona amministrazione locale – afferma il Sindaco Mario Nugnes – con questa Ordinanza, infatti, puntiamo ad scoraggiare tutti quei comportamenti errati, a volte anche involontari, che sono potenzialmente rischiosissimi soprattutto in un periodo come quello in corso in cui il gran caldo e la carenza di precipitazioni acuiscono la possibilità di innesco e di propagazione degli incendi. Piccole accortezze, insomma, per evitare che il nostro patrimonio boschivo e naturale venga danneggiato irrimediabilmente e per garantire maggiore sicurezza a tutti i nostri cittadini”.