PESCARA – A Pescara e in tutta la Regione Abruzzo, i saldi invernali cominceranno il 4 gennaio 2021 per una durata massima di sessanta giorni. Inizialmente l’inizio delle vendite di fine stagione era stato fissato al 5 gennaio 2021 ma, in considerazione del fatto che il DPCM del 18 dicembre scorso ha stabilito che l’intero territorio nazionale tornerà in zona rossa, il 5 e 6 gennaio prossimi e vista la situazione di difficoltà in cui verte il mondo del commercio, si è deciso di anticiparne di un giorno l’avvio.
“Saldo”, purtroppo, a volte è sinonimo di rischio di incappare in situazioni spiacevoli. Per non andare incontro a brutte sorprese, ecco alcune informazioni a tutela dei consumatori.
É innanzitutto opportuno accertarsi che i prodotti siano di carattere stagionale. L’art. 15 d.lgs 114/98, prevede infatti che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e quelli strettamente legati alla moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non dovessero essere venduti durante un determinato, e breve, periodo di tempo.
Ci sono però anche altri accorgimenti che i negozianti devono osservare, resi noti dalla Guardia di Finanza tramite il proprio sito, e che oggi vi vogliamo rammentare.
Sul cartellino del prezzo lo sconto deve essere sempre espresso in percentuale e deve comparire anche il prezzo normale di vendita. Qualora alla cassa dovesse essere praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello dichiarato, sarebbe bene comunicarlo al negoziante e, in caso di difficoltà, segnalarlo all’ufficio di Polizia Annonaria del Comune. Inoltre, all’interno del negozio, le merci in saldo devono essere sempre ben separate da quelle non scontate al fine di evitare la possibile confusione tra prodotti in sconto e prodotti a prezzo pieno.
Altro consiglio è quello di provare i vestiti. Ove possibile perchè la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimessa alla discrezionalità del negoziante. In assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante. Se si è incerti sull’acquisto sarà utile chiedere al negoziante se è possibile effettuare un cambio e il limite di tempo per farlo.
Se un difetto si palesa dopo l’acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa purchè si sia conservato lo scontrino e questo sia leggibile (per questo si consiglia sempre di farne una fotocopia, da esibirla nel caso in cui l’originale si dovesse sbiadire nel tempo). Il d.lgs 24/2002 ha infatti introdotto nel Libro IV del Codice Civile (delle obbligazioni) dei nuovi articoli (da 1519-bis a 1519-nonies), in base ai quali ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio e della propria famiglia, gode di una garanzia piena ed assoluta di due anni, e di almeno un anno quando si tratta di un bene usato. Obbligato per legge a fornire questa garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Ovviamente il rimedio scelto non deve essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore.
Allertati i consumatori, ecco un consiglio anche per i commercianti, relativo ai pagamenti. I negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi. Se si rifiutano di permettere il pagamento con la carta o richiedono per l’utilizzo un prezzo più elevato, sarà bene rappresentarlo alla società che ha emesso la carta.
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