SPOLTORE – Nella città di Spoltore, come su tutto il territorio nazionale, durante il periodo del Capodanno è consuetudine effettuare l’accensione e i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita. Tale condotta crea grave pregiudizio alla sicurezza dei cittadini per l’uso senza le minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni per le persone e cose; i suddetti comportamenti, ogni anno, causano danni e/o lesioni alle persone, oltre ad effetti traumatici agli animali d’affezione.
Per questo motivo è ordinato il divieto dal 31 gennaio 2023 al 7 gennaio 2024 di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico, fatta eccezione, ma sempre con controllo adeguato dei relativi effetti, per i materiali pirotecnici che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molestie che siano limitati alla produzione di semplici effetti luminosi.
E’ vietato in particolare l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS, e l’utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.lgs. 58/2010.
L’ordinanza raccomanda inoltre a genitori e tutori di minori di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi. Raccomanda infine ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi.
Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti di natura amministativa o penale.