Cosa cambia per gli emolumenti a favore dei Consiglieri Regionali
Le principali novità, introdotte con il “Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei Gruppi consiliari”, approvato all’unanimità dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, sono le seguenti:
– Riduzione della indennità di carica: la legge prevede la riduzione da ora del 10% dell’indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali. Essa è fissata, adesso, nella misura del 55% dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati, mentre, in base alla precedente legge regionale, era pari al 65% dell’indennità parlamentare.
– Divieto di cumulo delle indennità: qualora Consigliere versi in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 3 L.R. 51/04 (componente di una delle due Camere, del Parlamento europeo, componente del Consiglio o della Giunta di un’altra Regione, altre cariche di cui all’art. 3) non può cumulare le indennità ad esso spettanti in virtù delle cariche rivestite sino a quando le predette cause non vengano rimosse.
– Penale per le giornate di assenza: la legge prevede l’applicazione di una penale pari al doppio dell’importo stabilito per la singola presenza, per ogni giornata di assenza nel corso del mese, nei confronti del Consigliere che non partecipa alle sedute degli organismi istituzionali.
Importanti le novità anche in materia di assegno vitalizio:
– Requisito dell’età. La legge prevede lo spostamento a 65 anni dell’età minima per la corresponsione dell’assegno (l’assegno vitalizio in base alla legge precedente spettava al consigliere che aveva compiuto 60 anni ed aveva corrisposto i contributi per almeno cinque anni). Si precisare che tale innalzamento dell’età per percepire l’assegno vitalizio, trova applicazione da subito anche per i consiglieri in carica.
– Misura dell’assegno. La legge prevede inoltre una riduzione dell’assegno vitalizio mensile , che ammonterà al 75% dell’indennità mensile percepita dai componenti della Camera dei Deputati anziché sull’85% della precedente disposizione legislativa.
– Sospensione della corresponsione dell’assegno vitalizio: la legge prevede ulteriori casi di sospensione dell’assegno vitalizio; attualmente la sospensione è prevista nelle ipotesi di elezione al Consiglio regionale dell’Abruzzo, al Parlamento nazionale o europeo o al consiglio di altra Regione. La legge approvata estende la sospensione anche ai casi in cui l’ex-consigliere venga nominato assessore esterno della Giunta regionale dell’Abruzzo o di altra Regione.
Principi generali sui contributi spettanti ai gruppi consiliari – L’Ufficio di Presidenza ripartisce tra i gruppi la somma annua disponibile pari allo stanziamento iscritto nello specifico capitolo del bilancio del Consiglio regionale. Tale ripartizione avviene sulla base dei principi di eguaglianza e proporzionalità tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari con l’obiettivo ‘di favorire l’aggregazione tra gruppi consiliari al fine del contenimento della spesa pubblica’.