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Spoltore, botti di Capodanno: divieti e sanzioni

da Redazione

SPOLTORE (PE) – Il Comune di Spoltore, seguendo le indicazioni della Prefettura, ha disposto delle limitazioni all’utilizzo dei giochi pirici in vista della fine dell’anno. Le violazioni alle disposizioni previste dall’ordinanza sono punite una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti di natura amministrativa o penale.

L’abitudine di scoppiare mortaretti, petardi e altri fuochi pirotecnici, spiega l’ordinanza del sindaco Luciano Di Lorito “crea grave pregiudizio alla sicurezza dei cittadini per l’uso, spesso incontrollato, di tali artifizi usati senza l’adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni per le persone e cose; i suddetti comportamenti, ogni anno, causano danni e/o lesioni alle persone, oltre ad effetti traumatici agli animali d’affezione”. Si considera inoltre che ad utilizzarli spesso sono minorenni “i quali per imprudenza ed imperizia, risultano essere le principali vittime degli incidenti”.

I Sindaci dei comuni limitrofi, con territori contigui ed omogenei, hanno già adottato un provvedimento analogo e dunque il territorio del comune di Spoltore avrebbe corso il rischio di essere l’unico comune dove fosse libero l’utilizzo di materiale pirico e/o esplodenti. In assenza dell’ordinanza, dunque, sarebbe stata possibile una maggiore concentrazione di persone che potrebbero farne uso con ripercussioni negative sull’intera popolazione umana e animale.

L’ordinanza vieta esplicitamente l’utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici di ogni genere sull’intero territorio comunale, e che vengano adottate opportune misure di vigilanza dal 30 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019.

Più nel dettaglio è fatto divieto ai possessori di fuochi artificiali:

1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico, fatta eccezione, ma sempre con controllo adeguato dei relativi effetti, per i materiali pirotecnici che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molestie che siano limitati alla produzione di semplici effetti luminosi;
2. l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;
3. l’utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.lgs. 58/2010.

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